SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI
Il DM 37/2008, Regolamento concernente l’attuazione dell’art.11 della Legge 248/2005, avente il compito di riordinare le disposizioni in materia di attività d’istallazione degli impianti all’interno degli edifici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.61 del 12/03/2008, ha abrogato la legge 46/1990 e le disposizioni contenute nel Dpr 447/1991. Questo nuovo Dm è importante riguardo la qualificazione delle imprese istallatrici e fornisce un efficace contributo per quanto riguarda la qualità e la certezza delle prestaziono rede ai committenti, anch’essi chiamati a un ruolo attivo nel mantenimento in sicurezza degli impianti.
Gli impianti elettrici interessati dal nuovo decreto sono quelli collocati all’interno e ubicati a valle del punto di consegna della fornitura di energia. Sono compresi anche gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, che in precedenza rientravano nella categoria degli impianti di telecomunicazione ed elettronici. Nell’ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kW di potenza nominale, gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, quelli posti all’esterno degli edifici se sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici. Per gli impianti di sollevamento resta l’obbligo di affidare la manutenzione a un’impresa abilitata.
Tale abilitazione si consegue con l’iscrizione nel registro delle imprese o nell’albo provinciale delle imprese artigiane se l’imprenditore è individuale, il legale rappresentante o il responsabile tecnico, designato con atto formale, sono in possesso dei requisiti professionali di cui all’art.4. Il responsabile tecnico ha l’obbligo di svolgere tale funzione per una sola impresa, essendo la qualifica incompatibile con altre attività continuative.
I requisiti in possesso dei responsabili tecnici delle imprese non istallatrici che non dispongono di uffici tecnici interni sono gli stessi che vengono richiesti per i responsabili tecnici delle imprese istallatrici abilitate.
I titoli di studio e gli inquadramenti aziendali dei soggetti ch possono ricoprire la funzione di responsabile tecnico dell’impresa sono la laurea, il diploma, l’attestato professionale, la qualifica di operaio specializzato, come previsto dalla recente normativa, e ora anche gli status di titolare, socio o collaboratore familiare.
Sono previsti due tipi di progetto per gli impianti elettrici. Il primo è redatto da un professionista iscritto all’albo. Il secondo viene elaborato dal responsabile tecnico dell’impresa istallatrice. Il progetto propriamente detto è solo il primo dei due.
Questi sono i 4 casi per cui si deve affidare il progetto di un impianto elettrico a un professionista:
1. UTENZE DOMESTICHE DI SINGOLE UNITA’ ABITATIVE
2. UTENZE RELATIVE A IMMOBILI ADIBITI ALLE UNITA’ PRODUTTIVE, AL COMMERCIO, AL TERZIARIO IN BASSA TENSIONE
3. IMPIANTI PER UNITA’ IMMOBILIARI PROVVISTE DI AMBIENTI SOGGETTI A NORMATIVA SPECIFICA DEL CEI (locali adibiti ad uso medico o dove sussista il pericolo di esplosione)
4. IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, con un edificio con volume >200mc
Sono esclusi dalla progettazione di un tecnico abilitato e iscritto all’albo, le istallazioni di apparecchi per usi domestici e gli impianti elettrici di cantiere.
La documentazione progettuale da produrre deve essere almeno quella prevista nell’art.4, co.2, del Dpr 447/1991. con la raccomandazione di porre particolare attenzione nella scelta dei materiali e dei componenti da impiegare negli impianti situati nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio o a rischio esplosione.Per i progetti compilati dal responsabile tecnico dell’impresa istallatrice, l’elavorato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, eventualmente integrato da documentazione tecnica attestante le varianti prodotte in corso d’opera.
Il progetto redatto dal professionista deve essere depositato dall’impresa istallatrice presso lo Sportello unico per l’edilizia del comune entro 30 giorni prima dell’ ultimazione dei lavori.. Insieme al deposito deve essere presentato il progetto edilizio per le opere d’istallazione e di aplimento di impianti.







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