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Problematiche CERTIFICAZIONE ENERGETICA


Da un mese è in vigore l’obbligo di dotare di certificato energetico tutti gli immobili messi in vendita o affittati (1° luglio 2009), e  dopo pochi giorni dall’entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici ci sono notevoli difficoltà nell’applicazione della legge. Cerchiamo di capire quali sono i nodi venuti al pettine e come i professionisti del settore potranno aiutare i cittadini a muoversi nella sempre più complessa normativa.L’ ACE- Associazione Certificatori Energetici segnala una serie di questioni relative all’introduzione della certificazione energetica in Italia. Sembrano esserci problemi con i notai, con le softwarehouse, con gli ordini professionali e con l’ENEA – Gruppo di Lavoro Efficienza Energetica per le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.

 
In particolare:
 
  • i notai tendono a pretendere il Certificato energetico e richiedono che venga rilasciato da un tecnico abilitato e iscritto al relativo elenco/albo, ma tale abilitazione ed albo verrà introdotto con il terzo decreto, non ancora pubblicato; non si sa bene perciò chi potrà rilasciare il certificato nel frattempo.
  • le softwarehouse rilasciano a pagamento gli aggiornamenti dei software commerciali adducendo che l’attestato di qualificazione, ancora valido ed integrato da nuove funzioni, non verrà sostituito dall’attestato di certificato energetico ma andrà ad integrarsi ad esso;
  • i professionisti  fino ad oggi abilitati secondo il Dlgs 115/2008 pensano di poter emettere l’attestato di certificazione anche in assenza dei relativi albi/elenchi regionali;
  • gli ordini professionali  ritengono che non si possa emettere ACE (Attestato di Certificazione Energetica) in sostituzione dell’AQE (Attestato di Qualificazione Energetica), che risulta ancora valido in assenza degli albi/elenchi suddetti;
  • per quanto riguarda la detrazione del 55% per l’efficienza energetica, l’ENEA GdL efficienza energetica il giorno 18 luglio 2009 comunicava nel servizio faq che non occorre l’ACE per le pratiche di risparmio energetico ma il solo AQE, ritenendolo ancora valido; il giorno 22 luglio 2009 tale faq è stata modificata inserendo la precisazione che l’ACE è valido da normativa vigente ma per le pratiche di detrazioni fiscali era sufficiente l’AQE.
  • entro settembre una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate includerà definitivamente i portoni e portoncini blindati di ingresso fra i prodotti ammessi alla detrazione del 55%, anche grazie al continuo interessamento dell’UNCSAAL e dei suoi tecnici che più volte hanno segnalato l’anomalia all’ENEA, soprattutto dopo l’emanazione del Dpr 59/2009 che faceva definitivamente rientrare le porte d’ingresso nelle tabelle di trasmittanza degli infissi.
  • Per quanto riguarda invece il software DOCET, i tecnici sottolineano che nelle Linee Guida (DM 26 giugno 2009) si fa chiaramente riferimento alla possibilità di utilizzo del software DOCET per usi limitati della certificazione energetica (fino a 3000 mq ad esempio), ma nel decreto non si richiama il fatto nel Dpr 59/2009 invece si specifica (art. 4, comma 27) che lo stesso software CNR/ENEA deve garantire risultati analoghi alla norma UNI TS 11300 o riferiti ai  parametri nazionali. Tale richiamo è contenuto anche nel paragrafo 5 dell’Allegato A al DM 26 giugno 2009 in cui si legge “La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da CNR, ENEA per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.2, punti 2 e 3 dello stesso decreto 26/06/2009.”. Tale dichiarazione oggi non è disponibile on-line su nessun sito, pertanto l’ultima versione del software DOCET v. 1.07.10.18, non aggiornato da Ottobre 2007, si presume non possa rispettare i corrispondenti parametri determinati con l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento e similarmente uno scostamento del +/- 5% come per i software commerciali.
La confuzione è generale. Per i cittadini che quotidianamente vengono informati sull’obbligo della certificazione energetica per vedere o affittare in immobile, ma anche per i professionisti: in molti infatti non sanno ancora bene come e se possono certificare la classe energetica di un edificio, quali sono i titoli abilitatori, quali i corsi che “ufficiali” e riconosciuti. Speriamo che risponda a questo nostro post qualche “addetto ai lavori” in materia di Certificazione energetica degli edifici e faccia un po’ di chiarezza.

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2 Commenti »

  • Daniele scrive:

    A mio parere, da “esperto”, è che la produzione di un ACE non sia ancora fattibile in quei contesti che ancora non abbiano legiferato regionalmente. Perché:
    1) Docet non è ancora utilizzabile, lo dice l’enea stesso nelle FAQ.
    2) il quadro normativo non è ancora completo: mancano le figure (e la loro formazione/accredito) in grado di redigere attestati.
    3) i software commerciali in grado di dare risposte in termini di calcolo del fabbisogno secondo le norme tecniche vigenti (uni ts11300 e altre) non sono ancora pronti per diversi motivi: -a manca il completamento del quadro normativo tecnico (vedasi ad esempio il calcolo degli apporti solari); -b si deve attendere l’accredito da parte del CTI (comitato termotecnico itliano), unico ente in grado ed autorizzato a verificare la rispondenza degli stessi alle norme tecniche. In tanti interessati stanno spingendo, ma bisogna evitare che i colleghi presi in giro aumentino.

    Al limite è fattibile che una regione adotti “in qualche maniera” il quadro normativo attuale. Per esempio la Toscana riconoscerebbe il titolo del 133/08, autorizzando non un elenco di tecnici, ma, in via provvisoria, tutti i tecnici abilitati nell’ambito delle competenze. Chiedete ai geometri toscani che ne pensano…. Oppure come il Piemonte che in effetti parte definitivamente da ottobre.

    Però sarebbe carino avere un quadronormativo completo, sia locale che nazionale.

    grazie

  • Daniele scrive:

    Segnalerei anche la problematica dell’abolizione, da ferragosto, dell’ACE per l’accesso al comma 347 della Finanziaria (caldaie e pompe di calore). Sembra veramente inconcepibile, a fronte delle necessità anche di bilancio dello stato, concedere finanziamenti senza il “controllo” di un tecnico specializzato ed indipendente. Si rischia di prestare il fianco alla logica della truffa legalizzata.
    In seconda battuta sembra uno scandalo la ventilata proposta di far decorrere la data dal completamento dei lavori: e se un tecnico è stato incaricato il 12 agosto e deve per forza inviare la pratica, che fa? chi gli garantisce i diritti acquisiti lavora gratis o rimettendoci? La logica vorrebbe che fossero fatti salvi i diritti di tutti, come anche funziona per l’avvio dei lavori e quindi i requisiti prestazionali di riferimento (ad esempio per il comma 345), secondo l’anno di avvio, non di completamento.

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