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PIANO CASA REGIONE BASILICATA
Dopo l’esame del disegno di legge da parte di ordini professionali, associazioni di categoria e sindacati per la presentazione di eventuali osservazioni e proposte di modifica al testo è arrivata l’approvazione dalla Giunta Regionale in Basilicata. Ecco una breve descrizione degli interventi (Fonte Edilportale).
Interventi ammessi
- Ampliamento volumetrico delle abitazioni in caso di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione,
- Gli interventi non possono prescindere dal raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, messa in sicurezza e miglioramento della qualità abitativa.
- Ammessi agli aumenti di cubatura gli edifici residenziali esistenti, legittimamente realizzati o condonati, e quelli in fase di realizzazione.
- Nel caso di tipologia monofamiliare isolata la superficie massima per accedere agli interventi ammonta a 200 metri quadrati, mentre gli immobili bifamiliari possono raggiungere anche i 400 metri quadri.
- Gli ampliamenti non possono superare il 25% della volumetria esistente a fronte di una riduzione minima del 20% nel fabbisogno energetico dell’intero edificio.
- Devono essere effettuati in contiguità con l’edificio esistente e rispettare i limiti delle distanze previsti dalla normativa vigente.
- Dopo gli ampliamenti gli edifici esistenti possono essere suddivisi in nuove unità abitative, con superficie non inferiore ai 45metri quadri, che per 10 anni non possono mutare la propria destinazione d’uso residenziale.
- Demolizioni e ricostruzioni: Il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, realizzato dopo il 1942, può beneficiare di un premio di cubatura fino al 40% a condizione che vengano utilizzate tecniche di bioedilizia e pannelli fotovoltaici.
- La dotazione di verde deve invece aumentare del 60%.
- Previsti controlli a campione sul miglioramento energetico da parte dei Comuni.
- L’intervento di demolizione e ricostruzione implicherà necessariamente una riduzione del fabbisogno energetico dell’immobile non inferiore al 30% dei consumi totali.
- Indispensabile il rispetto delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici, al contrario il limite delle altezze può essere superato di 3 metri.
La norma regionale, una volta approvata, deroga per due anni agli strumenti urbanistici vigenti e snellisce le procedure dal momento che, per l’avvio dei lavori, è sufficiente la Dia, Denuncia di inizio attività, sottoscritta da un tecnico abilitato. Introdotto anche il fascicolo di fabbricato obbligatorio, definito con regolamento da approvare entro 30 giorni dall’entrata n vigore della legge. La breve durata delle disposizioni potrebbe portare a uno sviluppo disomogeneo secondo l’Ordine degli Architetti di Matera, che propone una pianificazione di almeno 10 anni.
Come accade anche in altre Regioni, i Comuni possono ampliare o restringere l’ambito di applicazione delle norme regionali, coinvolgendo o escludendo determinate zone urbane. Restano comunque esclusi i centri storici e i tessuti consolidati, riconducibili a zone sature, a rischio, di valore storico, culturale o architettonico. Tutti gli interventi devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro, aspetti previdenziali, assistenziali e sicurezza dei cantieri.







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