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PIANO CASA PIEMONTE APPROVATO


Il Piano Casa diventa finalemnte legge  in Piemonte. Il ddl per il rilancio delle costruzioni attraverso gli ampliamenti volumetrici e lo snellimento delle procedure nel settore edilizio è stato approvato dal Consiglio Regionale mercoledì 8 luglio. Vediamo allora quali sono i principali punti in cui si articola il Piano Casa per la Regione Piemonte.

 
  1. Nel primo titolo sono disciplinati gli interventi di ampliamento in deroga agli strumenti urbanistici, realizzabili a condizione che si utilizzino tecnologie volte al risparmio energetico, da quantificare tramite la riduzione del 40% del fabbisogno di energia primaria dell’unità edilizia complessiva per il solo ampliamento. Per la demolizione con successiva ricostruzione, invece, il miglioramento deve riferirsi al Protocollo Itaca 2009. I due titoli successivi, con durata a tempo indeterminato, mirano alla semplificazione delle procedure e alla riqualificazione urbana attraverso programmi comunali.
  2. In linea con la bozza di decreto legge governativo sono ammessi ampliamenti, nel limite massimo del 20 per cento della volumetria esistente per le unità edilizie uni e bi-familiari e per gli edifici di edilizia residenziale sovvenzionata. A intervento concluso la volumetria complessiva non potrà comunque superare i 1200 metri cubi.
  3. I Comuni possono individuare, anche su richiesta degli aventi titolo, edifici residenziali da riqualificare attraverso interventi di demolizione totale o parziale e ricostruzione con un incremento massimo del 35%, finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, energetica, ambientale, della sicurezza delle strutture e dell’accessibilità.
  4. In deroga agli strumenti urbanistici, la norma piemontese rende possibile soppalcare gli immobili a destinazione artigianale o produttiva che abbiano esaurito la superficie utile lorda consentita, raggiungendo un aumento massimo del 30% della superficie esistente. Previsto anche l’ampliamento del 20% della superficie utile lorda, con un massimo di 200 metri quadrati.
  5. Gli interventi non potranno essere realizzati :
    • sugli edifici situati i centri storici o aree esterne di interesse storico e paesaggistico
    • sugli immobili civili e rurali di valore storico, artistico, ambientale e documentario.
    • nei parchi naturali, aree protette e di inedificabilità assoluta
    • nelle zone in cui è possibile procedere agli aumenti di cubatura è necessario il rispetto di limiti inderogabili, quali altezza massima, indice di permeabilità del suolo, distanze da confini, strade ed edifici.
 
Ma da quando potremmo cominciare? Entro 60 giorni i Comuni delibereranno altri eventuali parametri qualitativi e quantitativi, così come l’applicazione totale o parziale della norma regionale. Potranno promuovere programmi di rigenerazione urbana, sociale e architettonica tramite azioni partecipative e di concerto con gli operatori privati. In questo modo è possibile individuare gli edifici incongrui con il contesto edilizio circostante, da riqualificare in funzione di una maggiore efficienza energetica o a fini sociali. Programma analogo per gli immobili a destinazione produttiva o artigianale che costituiscono elementi deturpanti, per i quali è previsto il trasferimento in aree produttive ecologicamente attrezzate, le APEA, da realizzare anche tramite l’utilizzo di strumenti perequativi.

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