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PIANO CASA PIEMONTE APPROVATO
Il Piano Casa diventa finalemnte legge in Piemonte. Il ddl per il rilancio delle costruzioni attraverso gli ampliamenti volumetrici e lo snellimento delle procedure nel settore edilizio è stato approvato dal Consiglio Regionale mercoledì 8 luglio. Vediamo allora quali sono i principali punti in cui si articola il Piano Casa per la Regione Piemonte.
- Nel primo titolo sono disciplinati gli interventi di ampliamento in deroga agli strumenti urbanistici, realizzabili a condizione che si utilizzino tecnologie volte al risparmio energetico, da quantificare tramite la riduzione del 40% del fabbisogno di energia primaria dell’unità edilizia complessiva per il solo ampliamento. Per la demolizione con successiva ricostruzione, invece, il miglioramento deve riferirsi al Protocollo Itaca 2009. I due titoli successivi, con durata a tempo indeterminato, mirano alla semplificazione delle procedure e alla riqualificazione urbana attraverso programmi comunali.
- In linea con la bozza di decreto legge governativo sono ammessi ampliamenti, nel limite massimo del 20 per cento della volumetria esistente per le unità edilizie uni e bi-familiari e per gli edifici di edilizia residenziale sovvenzionata. A intervento concluso la volumetria complessiva non potrà comunque superare i 1200 metri cubi.
- I Comuni possono individuare, anche su richiesta degli aventi titolo, edifici residenziali da riqualificare attraverso interventi di demolizione totale o parziale e ricostruzione con un incremento massimo del 35%, finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, energetica, ambientale, della sicurezza delle strutture e dell’accessibilità.
- In deroga agli strumenti urbanistici, la norma piemontese rende possibile soppalcare gli immobili a destinazione artigianale o produttiva che abbiano esaurito la superficie utile lorda consentita, raggiungendo un aumento massimo del 30% della superficie esistente. Previsto anche l’ampliamento del 20% della superficie utile lorda, con un massimo di 200 metri quadrati.
- Gli interventi non potranno essere realizzati :
- sugli edifici situati i centri storici o aree esterne di interesse storico e paesaggistico
- sugli immobili civili e rurali di valore storico, artistico, ambientale e documentario.
- nei parchi naturali, aree protette e di inedificabilità assoluta
- nelle zone in cui è possibile procedere agli aumenti di cubatura è necessario il rispetto di limiti inderogabili, quali altezza massima, indice di permeabilità del suolo, distanze da confini, strade ed edifici.
Ma da quando potremmo cominciare? Entro 60 giorni i Comuni delibereranno altri eventuali parametri qualitativi e quantitativi, così come l’applicazione totale o parziale della norma regionale. Potranno promuovere programmi di rigenerazione urbana, sociale e architettonica tramite azioni partecipative e di concerto con gli operatori privati. In questo modo è possibile individuare gli edifici incongrui con il contesto edilizio circostante, da riqualificare in funzione di una maggiore efficienza energetica o a fini sociali. Programma analogo per gli immobili a destinazione produttiva o artigianale che costituiscono elementi deturpanti, per i quali è previsto il trasferimento in aree produttive ecologicamente attrezzate, le APEA, da realizzare anche tramite l’utilizzo di strumenti perequativi.







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