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OBBLIGO CERTIFICAZIONE ENERGETICA


Fonte: Il Sole 24 OreA partire dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili dovranno essere dotati dell’attestato di certificazione energetica così come previsto all’art. 6 comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005, fatta salva comunque la possibilità di alienare un immobile ancorché non dotato dell’AQE.

In attesa delle linee guida nazionali è l’attestato di qualificazione energetica (AQE) a determinare le prestazioni energetiche degli edifici nel nostro Paese, un documento transitorio introdotto dal D.Lgs. 311/2006, che sostituisce l’attestato di certificazione energetica (ACE) nelle regioni tuttora sprovviste del decreto attuativo della normativa nazionale.

L’obbligo di dotazione grava in capo al costruttore,per gli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi di ristrutturazione importanti (ossia realizzati in forza di permesso di costruire ovvero DIA, rispettivamente richiesto e presentata in data successiva all’8 ottobre 2005), per tutti gli altri edifici, l’obbligo di dotazione è previsto in capo al venditore.

Importanti chiarimenti sono stati forniti dal Consiglio Nazionale del Notariato con lo studio 334/2009. Il documento fa il punto sui comportamenti da tenere nella contrattazione avente ad oggetto il trasferimento di un immobile, tenendo conto dell’abrogazione (disposta dall’art. 35 del DL 112/2008) dei commi 3 e 4 dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del d.lgs. 192/2005 i quali prevedevano l’obbligo di allegare l’AQE agli atti di trasferimento a titolo oneroso (e la messa a disposizione nel caso di locazione) a pena di nullità.

Secondo i Notai, l’obbligo di dotare il fabbricato dell’attestato di qualificazione energetica, pur essendo previsto dalla legge in capo al venditore ovvero al costruttore, può essere assunto dall’acquirente in forza di una specifica pattuizione, alla quale le parti, adeguatamente informate e valutati i propri interessi concreti, potranno addivenire nel rogito notarile. Ne consegue che l’immobile può essere dotato dell AQE anche dopo il rogito.

Da queste indicazione emerge il dovere del Notaio di informare adeguatamente le parti sulla normativa relativa al risparmio energetico degli edifici e sull’obbligo di attribuire ad ogni fabbricato una classe energetica.

Va ricordato, infine, che l’unica sanzione specifica attinente al mancato assolvimento dell’obbligo di dotazione è quella di cui all’art. 15 co. 7 del decreto, per la quale il costruttore che non consegni al proprietario contestualmente all’immobile (secondo le tipologie di cui all’art. 6 co. 1) l’originale della certificazione energetica è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.

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Un Commento »

  • Giulia scrive:

    L’ Attestato di Certificazione Energetica, documento prodotto a seguito del processo di certificazione, determina le prestazioni energetiche ed i livelli di consumo dell’edifico/unitá immobiliare, certificandone l’apposita classe prestazionale di appartenenza.

    Tale documento indica anche i possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto per la riduzione dei consumi.

    Riepilogando , è obbligatorio:

    •In Lombardia e in altre regioni, dal 1 luglio 2009, allegare l’Attestato di Certificazione agli atti notarili per la compravendita (D.g.r n° 8/8745 e s.m.i)
    •In Lombardia e in altre regioni, allegare l’Attestato di Certificazione anche per i contratti di locazione a decorrere dal 1 luglio 2010 (D.g.r n° 8/8745 e s.m.i) .

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