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NORMATIVA MONTASCALE E PIATTAFORME ELEVATRICI


Dal sito internet dell’Azienda CETECO, ecco il riepilogo della normativa specifica per i Montascale e le Piattaforme elevatriciLEGGE 13/89
La prima legge italiana emessa riguardante specificatamente l’abbattimento delle barriere architettoniche è stata la “LEGGE 13/89″ che ha previ¬sto la possibilità di attingere ad uno speciale fondo, stanziato e rinnovato annualmente, attraverso una domanda al Comune di residenza.
Il finanziamento dipende dall’importo complessi¬vo dei lavori e può anda¬re da una copertura tota¬le (fino a cinque milioni) a percentuali variabili con l’aumentare dell’im¬porto.
Inoltre, alcune ASL ap¬plicano il principio della “riconducibilità” su al¬cuni apparecchi saliscale presenti nel Nomencla¬tore Tariffario, finan¬ziando l’importo pari al prezzo di questi ultimi; la diffe¬renza resta a carico del¬l’utente.

DM 236/89
La legge 13/89 ha trovato nel DM 236/89 il suo regolamento di attuazione; all’interno del DM 236/89 si ritrovano per la prima volta le definizioni di servoscala e di piattaforma elevatrice e le prescrizioni di massima per quanto riguarda la sicurezza.
Il DM 236/89, pur non essendo una vera e propria normativa tecnica, fornisce alcune prescrizioni circa i dispositivi di sicurezza e definisce in modo preciso lo scopo dei montascale e delle piattaforme elevatrici quali mezzi per rendere ACCESSIBILI e VISITABILI gli edifici privati di nuova costruzione, gli edifici di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, la ristrutturazione di edifici privati e gli spazi esterni di pertinenza degli edifici precedentemente menzionati.
Per montascale/servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte a consentire, in alternativa all’ascensore o alla rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità motoria.

LEGGE 46/90
La legge 46/90 da’ prescrizioni circa i requisiti necessari per la realizzazione, secondo i criteri di sicurezza e buona tecnica, di impianti classificandoli in classi dalla lettera a) alla lettera g).
La CETECO è abilitata alla realizzazione di impianti cosi come classificati alla lettera f), cioè: impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili.
MONTASCALE – NORMATIVA SPECIFICA

UNI 9801
Il 23/07/91 è stata ratificata la normativa UNI 9801, che stabilisce i REQUISITI DI SICUREZZA per i montascale.

89/392/CEE
La DIRETTIVA MACCHINE 89/392/CEE è stata pubblicata in Italia in data 06/09/96 (recepita con DPR 459 del 04/07/96); dal 01/01/97 rende obbligatoria la marcatura delle “macchine” e quindi dei prodotti CETECO con il marchio CE; i montascale possono essere autocertificati dal costruttore, ma la CETECO ha preferito rafforzare il valore di questo attestato, richiedendolo ad un Ente Notificato. L’IMQ ha rilasciato per i montascale CP, RP, CS, RS, L’ATTESTATO DI ESAME DI TIPO nel rispetto della direttiva macchine 89/392/CEE.

89/336/CEE
La direttiva sulla COMPATIBILITÀ’ ELETTROMAGNETICA 89/336/CEE è stata pubblicata in Italia in data 09/12/92 (recepita con DL 476 del 04/12/92); è divenuto obbligatorio il rispetto di quanto prescritto dal 01/01/96. La CETECO fornisce per i propri prodotti tale attestato di conformità.
ISO 9386/2
In campo internazionale è in inchiesta pubblica la norma ISO 9386/2 che sarà adottata come base e che potrebbe essere recepita dal CEN per la redazione di una nuova norma armonizzata per i montascale nell’ambito della comunità europea.

DPR 503/96
In Italia è stato pubblicato in data 27/09/96 il DPR 503 del 24/07/96 che definisce le “norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” tale DPR per quanto ci riguarda non fa altro che confermare la piena attualità e validità del DM 236/89 e ne riporta in appendice il testo integrale.
PIATTAFORME ELEVATRICI – NORMATIVA SPECIFICA

89/392/CEE
La DIRETTIVA MACCHINE 89/392/CEE, è stata pubblicata in Italia in data 06/09/96, recepita con DPR 459 del 04/07/96; rende obbligatoria la marcatura dei nostri prodotti con il CE, dal 01/01/97, le piattaforme elevatrici possono essere autocertificate dal costruttore quando la corsa sia minore o uguale a 3000 mm, mentre è obbligatorio che siano certificate da un ENTE NOTIFICATO quando la corsa sia maggiore di 3000 mm La CETECO ha preferito rafforzare il valore di questo attestato, richiedendolo alI’IMQ per tutta la gamma di corsa delle sue piattaforma elevatrici. L’IMQ ha rilasciato per le piattaforme elevatrici, I’ ATTESTATO DI ESAME CE DI TIPO nel rispetto della direttiva macchine 89/392/CEE.

89/3 36/CEE
La direttiva sulla COMPATIBILITÀ’ ELETTROMAGNETICA 89/336/CEE, è stata pubblicata in Italia in data 09/12/92 e recepita con DL 476 del 04/12/92, ed è divenuto obbligatorio il rispetto di quanto prescritto dal 01/01/96 e la CETECO fornisce per i propri prodotti tale attestato di conformità.

ISO 9386/1
In campo internazionale è in inchiesta pubblica la norma ISO 9386/1 che sarà adottata come base e che potrebbe essere recepita dal CEN per la redazione di una nuova norma armonizzata per le piattaforme elevatrici nell’ambito della comunità europea.

DPR 503/96
In Italia è stato pubblicato in data 27/09/96 il DPR 503 del 24/07/96 che definisce le ‘norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” tale DPR per quanto ci riguarda non fa altro che confermare la piena attualità e validità del DM 236/89 e ne riporta in appendice il testo integrale.

CIRCOLARE MIN. INDUSTRIA 14 aprile 1997 n°157296
In base alla circolare ministeriale n. 157296 del 14 aprile 1997 pubblicata sulla G.U. n. 94 del 23.4.97 pagg. 51-2, per ogni piattaforma elevatrice con corsa maggiore o uguale a 2 metri messa in servizio a partire dal 23.4.97 è necessario che il proprietario dello stabile provveda ad ottenere :
- Licenza di impianto
- Licenza di esercizio
ed ottemperare a :
- Manutenzione
- Ispezione periodica
- Verifica periodica.

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE
 Licenza di impianto: si ottiene automaticamente, previa comunicazione al Sindaco a mezzo raccomandata A/R da parte del proprietario dello stabile ove deve essere installata la piattaforma elevatrice; nella comunicazione devono essere riportati i seguenti dati:
- indirizzo dello stabile
- portata, corsa e numero di fermate della piattaforma elevatrice
- ragione sociale della ditta individuata dal proprietario (o da chi per esso) per l’installazione
In base a questa comunicazione, gli Uffici Comunali assegnano un numero di matricola e lo comunicano al proprietario.
 Licenza di esercizio: si ottiene automaticamente, dopo la marcatura CE della piattaforma elevatrice ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 459/1996, previa comunicazione al Sindaco a mezzo raccomandata A/R da parte del proprietario dello stabile ove è installata la piattaforma elevatrice; nella comunicazione devono essere riportati i seguenti dati:
- indirizzo dello stabile
- portata, corsa e numero di fermate della piattaforma elevatrice
- indicazione della ditta alla quale il proprietario ha affidato la manutenzione della piattaforma elevatrice
- dichiarazione di conformità della Ditta Costruttrice ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 459/1996
- accettazione dell’incarico ad effettuare le verifiche periodiche sulla piattaforma elevatrice da parte di un organismo italiano di certificazione di cui al DPR 459/96 (oppure autorizzato in via provvisoria ai sensi della circolare Min. Industria n.159258 del 25.2.93).
 Manutenzione: per la manutenzione si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 della legge 1415/1942, artt. 6,7,8 e 9 del DPR 1767/1951 e art. 19 del DPR 1497/1963.
Ceteco S.r.l. è abilitata dalla C.C.I.A.A. di Pisa ai sensi della legge 46/90 art.1 per l’esercizio di attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di (…) impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili.
 Ispezione periodica: le operazioni di ispezione periodica devono essere eseguite dal manutentore, secondo quanto indicato dall’Organismo di certificazione incaricato dell’ispezione.
L’esito delle ispezioni periodiche sarà annotato su apposito libretto nel quale deve essere contenuta copia della Dichiarazione di Conformità di cui al DPR 459/1996.
 Verifica periodica: le piattaforme elevatrici sono soggette a verifiche periodiche da effettuarsi ogni due anni, da parte di un organismo italiano di certificazione, autorizzato ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 459/1996.

L’IMQ , quale organismo rispondente ai requisiti citati, è consigliato da Ceteco come ente verificatore.
IMQ ha sede in Milano, via Quintiliano 43, tel. 02.50731, fax 02.5073271.
L’IMQ è un Ente Notificato con numero identificativo 0051 rilasciato dal Ministero dell’Industria.
RIEPILOGO
La DIRETTIVA MACCHINE 89/392/CEE è allo stesso tempo norma e legge e deve essere seguita. I prodotti che la CETECO realizza rientrano in tale direttiva anche se in maniera diversa e con peso diverso.
I montascale sono macchine per le quali un costruttore può autocertificarsi in quanto vengono classificate come macchine generiche.
Le piattaforme elevatrici, essendo macchine per il sollevamento di persone con RISCHIO DI CADUTA VERTICALE SUPERIORE AI 3 METRI, rientrano in quello che è l’allegato IV della direttiva e come tali devono essere certificate da un ENTE NOTIFICATO.
La CETECO oggi è in perfetta regola su ciascuna linea di prodotto dell’attuale produzione e rilascia, per ciascuna macchina prodotta, la DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ’ CE: tutte le macchine che escono dalla CETECO sono MARCATE CE.
Il rispetto della direttiva macchine sicuramente rende meno flessibile la macchina, specialmente le piattaforme elevatrici per le quali “siamo legati” ad un ATTESTATO Dl ESAME CE DI TIPO che definisce la macchina in tutte le sue parti ivi compresi i materiali utilizzati, pertanto SIAMO OBBLIGATI A VENDERE, PRODURRE, INSTALLARE, SOLO MACCHINE COSÌ COME DEFINITE DALLE CARATTERISTICHE STANDARD.
Un esempio chiarificatore: non è possibile vendere una PE senza porte in quanto insorge il rischio che porte diverse non abbiano l’interfaccia giusta per la macchina CETECO ed il risultato finale può essere una macchina meno sicura. Altro esempio: vendere una piattaforma elevatrice con arcata nuda, può permettere l’installazione di una pedana o cabina, addirittura con porte, con dimensioni fuori dai diagrammi di portata previsti dalla CETECO, con il conseguente aumento delle sollecitazioni sui particolari e la conseguente riduzione dei coefficienti di sicurezza.
Quanto riportato negli esempi fa ricadere sul costruttore la piena responsabilità di AVER DICHIARATO IL FALSO con tutte le implicazioni legali del caso.
Dal 01/01/97 potranno essere immessi sul mercato o “messe in servizio” solo le macchine dotate di marcatura CE.

 

SIGNIFICATO DEL MARCHIO CE
Il significato del marchio CE è quello di permettere all’acquirente di essere sicuro circa il prodotto acquistato; un prodotto marcato CE indica quindi che questo è stato realizzato nel rispetto di quanto prescritto in ambito comunitario, circa la SICUREZZA; il significato della marcatura CE su un giocattolo è chiaramente diverso da quello della marcatura CE su un montascale; la differenza sta nel fatto che per rendere SICURO un giocattolo, il costruttore deve seguire la DIRETTIVA relativa ai giocattoli, mentre per rendere SICURA una piattaforma elevatrice, il costruttore deve seguire la DIRETTIVA relativa a questo prodotto.

La direttiva seguita per rendere il prodotto sicuro, deve essere espressamente citata nella dichiarazione di conformità, nella quale viene dichiarato di averla rispettata integralmente.

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