LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI
Con il Decreto ministeriale del 26 giugno 2009 sono finalmente arrivate le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, previste dall’articolo 6, comma 9, del Decreto Legislativo 192/2005, in applicazione della direttiva 2002/91/CE , che si applicheranno alle Regioni e Province autonome ancora sprovviste di propri strumenti di certificazione, e comunque sino alla data di entrata in vigore degli strumenti regionali. Invece, le Regioni e le province autonome che hanno già recepito la direttiva 2002/91/CE, dovranno adottare misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti alle Linee guida. Per l’attivazione di tutti i meccanismi di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, è istituito un Tavolo di confronto e coordinamento.
Vediamo di capire un po’ di più di cosa si tratta.
- Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni, anche se nel frattempo dovessero essere emanati provvedimenti di aggiornamento.
- La validità massima dell’attestato è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica. Nel caso di mancato rispetto di tali disposizioni, l’attestato decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata.
- All’attestato di certificazione energetica devono essere allegati, in originale o in copia, i libretti di impianto o di centrale di cui all’art. 11, comma 9, del Dpr 412/1993.
- L’attestato di certificazione energetica deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell’edificio.
- L’Allegato A spiega che la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del Dpr 412/1993, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnici dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell’Allegato 1.
- Le diverse metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici: il “Metodo calcolato di progetto” (che fa riferimento alla norma UNI/TS 11300) e il “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio o standard” che prevede tre livelli di approfondimento. Un paragrafo è dedicato alla valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva per la quale sono proposti due metodi: il metodo basato sulla determinazione dell’indice di prestazione termica dell’edificio per il raffrescamento (EPe,invol) e il metodo basato sulla determinazione di parametri qualitativi.
- Le prestazioni energetiche dell’edificio sono rappresentate graficamente (comprendono l’indicazione della prestazione raggiungibile con la realizzazione degli interventi di riqualificazione raccomandati) e attraverso un sistema di valutazione basato su classi identificate dalle lettere dalla A alla G, con l’introduzione di una classe A+.







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