LEGGE RECUPERO SOTTOTETTI LAZIO - Consulenze

Sul Bollettino della Regione Lazio del 21 aprile 2009 è stato pubblicata la legge per il recupero dei sottotetti. Un modo per avere nuove abitazioni senza consumare ulteriormente terreni. Ci sono delle regole ovviamente, altezze minime, spazi, standard da reperire e pensiamo che a volte i nostri lettori, digiuni di normativa in materia edilizia, possano avere delle difficoltà a muoversi in questo labitinto.

Poneteci pertanto i vostri quesiti in materia di recupero di un sottotetto. Ricordate che questa norma vale SOLO per:

  • EDILIZA RESIDENZIALE
  • SOTTOTETTI ESISTENTI

Aspettiamo le vostre domande, che potrebbero essere d’aiuto un po’ a tutti!

Ricordate inoltre che per il Lazio è in fase di discussione il Piano Casa: entro la fine di luglio sapremo qualcosa!


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72 Responses to “LEGGE RECUPERO SOTTOTETTI LAZIO - Consulenze”

  1. Mauro on luglio 2nd, 2009 at 14:01

    Buongiorno,

    ho letto la legge regionale sui sottotetti e mi sembra che essa rimandi a successive norme che ogni comune deve fare. E’ così?
    Il Comune di Roma ha già legiferato?

  2. admin on luglio 3rd, 2009 at 16:08

    I comuni hanno 180 giorni per legiferare in proposito. La legge è stata pubblicata il 21 aprile, dunque entro il 21 luglio dovremmo avere una risposta. Provi a chiedere maggiori notizie presso il suo Municipio, se abita a Roma.

  3. STEFANO on luglio 17th, 2009 at 17:04

    VORREI SAPERE SE IL RECUPERO DEI SOTTOTETTI SARA’ APPLICABILE ANCHE A STRUTTURE DESTINATE AD UFFICI COMMERCIALI. PREMETTO CHE TALE SOTTOTETTO E’ POSIZIONATA SOPRA UNA STRUTTURA COMMERCIALE/INDUSTRIALE ED E’ ALTO 2,40 MT

  4. admin on luglio 17th, 2009 at 19:11

    No. La legge per il recupero dei sottotetti nel Lazio è destinata solo a edifici che hanni destinazione residenziale.

  5. anna on luglio 18th, 2009 at 10:16

    Vorrei sapere cosa si ontende per sottotetti esistenti , ovvero se già comprensivi di verbale di ultimazione dei lavori , oppure solo in possesso di concessione edilizia ( come il caso di alcunio cantieri), garzie
    Anna, Latina.

  6. fabrizio on luglio 23rd, 2009 at 16:56

    salve,sono proprietario di una porzione angolare di una quadrifamiliare e volevo sapere: nel sottotetto esistente con con alt.min. 30 cm ed alt. max 80 cm quali lavori è possibile fare per renderlo “abitativo” in virtù della nuova legge per recupero dei sottotetti? anticipatamente grazie.

  7. admin on luglio 23rd, 2009 at 18:43

    Risposta a FABRIZIO
    salve,sono proprietario di una porzione angolare di una quadrifamiliare e volevo sapere: nel sottotetto esistente con con alt.min. 30 cm ed alt. max 80 cm quali lavori è possibile fare per renderlo “abitativo” in virtù della nuova legge per recupero dei sottotetti? anticipatamente grazie.
    L’altezza media perchè un sottotetto sia abitabile deve essere 2.40 mt, 2.20 mt nei comuni montani. L’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1.50 mt. Per poter rientrare, le elenco le modifiche consentite dalla legge per il recupero dei sottotetti:
    - modifica altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde
    - abbassamento dell’ultimo solaio, se non incide negativamente sulla statica dell’edificio e siano rispettati i limiti di agibilità degli ambienti sottostanti.

    Ora, non avendo davanti un disegno con la sua situazione, non posso dirle molto di più. Chieda al suo tecnico di fiducia, ma viste le dimensioni, temo che il recupero sarà un po’ difficile.

  8. andrea on luglio 24th, 2009 at 12:11

    Sono proprietario di un appartamento bilivelli, all’ultimo piano di una palazzina di 4 piani. Il piano superiore del mio appartamento è costituito da un terrazzo di 50mq, uno stenditoio ed un lavatoio per un totale di 2mq.

    Oltre a poter cambiare la destinazione d’uso, posso ridurre un po’ lo spazio del terrazzo (5/10mq) per ampliare quello dedicato alle nuove camere ?

    Occorrono delle autorizzazioni da parte del condominio ?

    Grazie

  9. andrea on luglio 24th, 2009 at 12:12

    ovviamente ho sbagliato la metratura dello stenditoio e del lavatoio … sono 24 mq :-)

  10. admin on luglio 24th, 2009 at 12:51

    La Legge sul Recupero dei sottotetti potrebbe permetterle di recuperare quegli ambienti, ma non di ampliare. Il piano casa nel Lazio inoltre pur permettendo l’ampliamento, specifica che deve essere solo orizzontale, e il suo intervento potrebbe essere visto come una sopraelevazione. Contatti l’ufficio tecnico del suo comune. Per quanto riguarda il condominio, dovrà sicuramente interppelarlo. Se poi i locali sono di uso comune, credo che la realizzazione potrebbe essere molto difficile.

  11. fabrizio on luglio 27th, 2009 at 08:43

    Praticamente, in teoria,potrei smantellare il tetto di circa 18 mq con le altezze precedentemente descritte(30 cm dx e sx min e 80 cm colmo max) e portarle nei limiti da lei citati(2.40 di media), per poi rifare il tetto in legno,adoperando tutti i criteri di bioedilizia, blocchi poraton termici, pannelli fotovolt.. ecc per il risparmio energetico.Ho capito bene? Di nuovo grazie per l’assistenza.

  12. admin on luglio 27th, 2009 at 11:31

    Risposta a FABRIZIO
    Praticamente, in teoria,potrei smantellare il tetto di circa 18 mq con le altezze precedentemente descritte(30 cm dx e sx min e 80 cm colmo max) e portarle nei limiti da lei citati(2.40 di media), per poi rifare il tetto in legno,adoperando tutti i criteri di bioedilizia, blocchi poraton termici, pannelli fotovolt.. ecc per il risparmio energetico.Ho capito bene? Di nuovo grazie per l’assistenza.
    Potrebbe fare così. Ma faccia attenzione. Il suo appartamento fa parte di una quadrifamiliare. Il tetto suppongo sia in comune, pertanto non può smantellare il suo tetto indipendentemente dal resto dell’edificio. La legge comunque afferma che può modificare altezze di colmo e gronda. Dal momento che ne suo caso la casa dovrebbe alzarsi di circa 1.80mt, verifichi che non ci siano vincoli nelle altezze massime consentite dal PRG.

  13. fabrizio on luglio 27th, 2009 at 12:06

    Grazie 1000 per l’attenzione concessami.Comunque il tetto della mia porzione(che andrei a modificare) è indipendente dagli altri. Di nuovo grazie
    F.

  14. romina on agosto 11th, 2009 at 10:17

    UN AIUTO. SONO PROPRIETARIA DI UNA PICCOLA MONOFAMILIARE, CON LASTRICO SOLARE ID COPERTURA. POSSO REALIZZARE UN SOTTOTETTO BENEFICIANDO DELL’AUMENTO DI CUBATURA DEL 20%?QUESTO MI DAREBBE UNA QUOTA DI RIALZO DI 1,10M A CUI POI AGGIUNGEREI IL TETTO CHE NON FA CUBATURA. SE NON è POSSIBILE, POSSO UTILIZZARE LA LEGGE DI RECUPERO SOTTOTETTO REAlizzando un sottotetto h media 2,2 con hmin 1,5?la legge dice che si puo’ cambiare gronda e colmo per raggiungere i parametri di legge, il mio al momento è piatto, essendo un lastrico solare!
    help!

  15. admin on agosto 12th, 2009 at 15:22

    Risposta a ROMINA
    UN AIUTO. SONO PROPRIETARIA DI UNA PICCOLA MONOFAMILIARE, CON LASTRICO SOLARE ID COPERTURA. POSSO REALIZZARE UN SOTTOTETTO BENEFICIANDO DELL’AUMENTO DI CUBATURA DEL 20%?QUESTO MI DAREBBE UNA QUOTA DI RIALZO DI 1,10M A CUI POI AGGIUNGEREI IL TETTO CHE NON FA CUBATURA. SE NON è POSSIBILE, POSSO UTILIZZARE LA LEGGE DI RECUPERO SOTTOTETTO REAlizzando un sottotetto h media 2,2 con hmin 1,5?la legge dice che si puo’ cambiare gronda e colmo per raggiungere i parametri di legge, il mio al momento è piatto, essendo un lastrico solare!
    help!

    Il Piano Casa per il Lazio impedisce sopraelevazioni. Non le resta che recuperare il sottotetto se ne ha.

  16. angelo on agosto 16th, 2009 at 14:51

    Domande: avendo una porzione di trifamiliare, che sviluppa su 2 livelli, piano terra e piano primo, al piano primo esite un balcone di 3 mq circa, completamente coperto dal tetto ma non chiuso lo si può chiudere?
    al piano terra vi è un patio coperto da un tetto attiguo al fabbricato principale, lo si può considerare una sorta di sottottetto(in quanto sopra non vi è nulla solo la copertura inclinata fatta di tegole) e lo si può utilizzare per la chiusura?
    tale legge si applica anche agli edifici che si trovano a meno di 300 mt dal mare?

  17. Roberto on agosto 17th, 2009 at 12:14

    Spett. professionisti, sono in possesso di un’abitazione con annesso sottotetto al piano superiore, vorrei chiederVi se nel lazio precisamente nella prov. di frosinone è possibile usufruire di detta legge per rendere abitabile il sottotetto e renderlo comunicabile tramite scala.
    Ma ci sono modifiche della legge in corso?
    Grazie.

  18. roberto c. on agosto 19th, 2009 at 09:48

    SONO PROPIETARIO DEL TERRAZZO DI 40 MQ. CON LOCALE SERVIZI DI CIRCA 20 MQ.L’ALTEZZA DEL LOCALE SERVIZI E’ DI 2.4 MT.POSSO RECUPERARLO COME ABITAZIONE?POSSO AMPLIARLO CON IL PIANO CASA?

  19. Roberto on agosto 21st, 2009 at 12:41

    Salve, vivo nella periferia di Latina in abitaz. indip. usata da 2 unità autonome. Una di 75 mq è al piano terra, l’altra è costituita da un piano
    giorno situato al piano terra, per circa 50mq, ed un piano notte mansardato di 70 mq.
    Nella prima unità abita mia suocera, mentre in quest’ultima abito io e la mia
    fam. Il piano notte, e su di esso verte la mia domanda, presenta un’altezza
    di 2.40m nel punto più alto, e 1.20 nel punto più basso. In pratica su un tetto
    di 180mq, ne sfruttiamo i 70mq sopra citati. Il tetto è a due falde.
    Abbiamo sanato e condonato (fior di soldi) gli abusi eseguendo anche il cambio di destinazione d’uso (per il piano notte) con la Sanatoria del 2003.
    E’ possibile modificare il piano superiore, per migliorare le altezze ?
    Eventualmente, si può ampliare la superficie utilizzabile, passando dai 70mq
    ai 100mq, dato che il tetto a disposizione è enorme ?
    Grazie in anticipo !!!

  20. Francesco on agosto 23rd, 2009 at 00:16

    Sono proprietario di una villetta in provincia di Latina. Sopra il piano in cui viviamo esiste un sottotetto adibito a lavatoio/stenditoio regolarmente autorizzato con molte finestre e di notevole altezza (minimo 2mt max 3,60. Posso ottenere l’agibilità come abitazione pur non facendo lavori edili particolari (magari potrei affrontare solo i lavori per i pannelli fotovoltaici etc.). vi ringrazio anticipatamente

  21. admin on agosto 24th, 2009 at 17:22

    Risposta ad ANGELO
    Domande: avendo una porzione di trifamiliare, che sviluppa su 2 livelli, piano terra e piano primo, al piano primo esite un balcone di 3 mq circa, completamente coperto dal tetto ma non chiuso lo si può chiudere?
    al piano terra vi è un patio coperto da un tetto attiguo al fabbricato principale, lo si può considerare una sorta di sottottetto(in quanto sopra non vi è nulla solo la copertura inclinata fatta di tegole) e lo si può utilizzare per la chiusura?
    tale legge si applica anche agli edifici che si trovano a meno di 300 mt dal mare?

    Il balcone potrà essere chiuso. Il patio non è un sottotetto (non credo sia accatastato come tale) e pertanto non può essere chiuso secondo la legge di recupero dei sottotetti (non è un sottotetto). Credo pertanto debba scegliere quale tetto chiudere. Se si trova a meno di 300 metri dal mare, aspetti le disposizioni del suo comune (come devono fare tutti nel Lazio comunque): l’esistenza di vincoli potrebbe limitare le applicazioni del Piano Casa.

  22. admin on agosto 24th, 2009 at 21:27

    Risposta a ROBERTO
    Spett. professionisti, sono in possesso di un’abitazione con annesso sottotetto al piano superiore, vorrei chiederVi se nel lazio precisamente nella prov. di frosinone è possibile usufruire di detta legge per rendere abitabile il sottotetto e renderlo comunicabile tramite scala.
    Ma ci sono modifiche della legge in corso?
    Grazie.

    La legge è applicabile in tutta la regione Lazio, ovviamente anche a Frosinone e provincia. Si rivolga all’ufficio tecnico del suo Comune per conoscere l’iter da seguire per procedere con i lavori e sopratutto capire se nella zona dove si trova è possibile l’apllicazione (eventuali specifiche del PRG potrebbero limitarne l’uso).

  23. admin on agosto 25th, 2009 at 10:09

    Risposta a ROBERTO
    SONO PROPIETARIO DEL TERRAZZO DI 40 MQ. CON LOCALE SERVIZI DI CIRCA 20 MQ.L’ALTEZZA DEL LOCALE SERVIZI E’ DI 2.4 MT.POSSO RECUPERARLO COME ABITAZIONE?POSSO AMPLIARLO CON IL PIANO CASA?

    Il suo caso ha la particolarità di non intervenire su un’abitazione, ma su un locale tecnico, per il quale dovrebbe chiedere il cambio di destinazione d’uso. Tale operazione è possibile soltanto se nella zona del PRG dove insiste l’edificio è possibile fare tale operazione. Successivamente potrebbe ampliare. Chieda ai tecnici del suo Comune cosa è previsto dal PRG per la sua zona.

  24. admin on agosto 25th, 2009 at 15:10

    Risposta a ROBERTO
    Salve, vivo nella periferia di Latina in abitaz. indip. usata da 2 unità autonome. Una di 75 mq è al piano terra, l’altra è costituita da un piano
    giorno situato al piano terra, per circa 50mq, ed un piano notte mansardato di 70 mq.
    Nella prima unità abita mia suocera, mentre in quest’ultima abito io e la mia
    fam. Il piano notte, e su di esso verte la mia domanda, presenta un’altezza
    di 2.40m nel punto più alto, e 1.20 nel punto più basso. In pratica su un tetto
    di 180mq, ne sfruttiamo i 70mq sopra citati. Il tetto è a due falde.
    Abbiamo sanato e condonato (fior di soldi) gli abusi eseguendo anche il cambio di destinazione d’uso (per il piano notte) con la Sanatoria del 2003.
    E’ possibile modificare il piano superiore, per migliorare le altezze ?
    Eventualmente, si può ampliare la superficie utilizzabile, passando dai 70mq
    ai 100mq, dato che il tetto a disposizione è enorme ?
    Grazie in anticipo !!!

    In virtù della legge per il recupero dei sottotetti potrà recuperare il suo sottotetto modificando le altezze in relazione alla normativa, facendo attenzione a non superare il 20% di cubatura in più dell’edificio.

  25. admin on agosto 25th, 2009 at 17:23

    Risposta a FRANCESCO
    Sono proprietario di una villetta in provincia di Latina. Sopra il piano in cui viviamo esiste un sottotetto adibito a lavatoio/stenditoio regolarmente autorizzato con molte finestre e di notevole altezza (minimo 2mt max 3,60. Posso ottenere l’agibilità come abitazione pur non facendo lavori edili particolari (magari potrei affrontare solo i lavori per i pannelli fotovoltaici etc.). vi ringrazio anticipatamente

    Può recuperare il suo sottotetto rendendolo abitabile, la sua sembrerebbe solo una procedura relativamente all’accatastamento della casa. L’istallazione dei pannelli è indipendente dal recupero del sottotetto. Per essa potrebbe usufruire di detrazioni fiscali, ma per l’aspetto fiscale consiglio di rivolgersi al proprio commercialista, che conosce la posizione fiscale di ognuno e sa come è meglio muoversi.

  26. Roberto on settembre 3rd, 2009 at 14:18

    Una domanda per la questione delle zone agricole. La bifamiliare in cui
    abitiamo, nella periferia di Latina, è in zona agricola, per un volume di
    800mc, con piccoli abusi regolarmente sanati.
    La casa è situata su un terreno di 9000mq.
    Possibile che non si possa beneficiare dell’ampliamento del 20%, perche’
    in zona agricola ? C’è qualche possibilità che questo assurdo limite
    venga rivisto ? Cosa conviene fare ?
    Grazie per i suggerimenti !!!

  27. admin on settembre 3rd, 2009 at 14:32

    La questione delle zone agricole sarà risolta dai comuni stessi, che decideranno come e se ampliare. Chieda ai tecnici del suo comune se si ha già un’idea della linea che si seguirà per la sua zona.

  28. Andrea79 on settembre 8th, 2009 at 22:07

    Salve! Volevo domandare se il comune di Frosinone ha applicato il programma del recupero sottotetto. grazie!

  29. admin on settembre 9th, 2009 at 10:24

    Certo, la legge per il recupero dei sotto tetti è applicabile in tutta la Regione Lazio. Chieda ai tecnici del suo comune.

  30. francesco on settembre 10th, 2009 at 11:24

    Gentile Admin,
    le pongo all’ attenzione la mia problematica:
    sono propietario nella provincia di latina (comune di Cisterna) di un appartamento all’ ultimo piano di una palazzina di n° 2 piani di nuova costruzione. All’ ultimo piano cioè al terzo si sviluppa un locale magazzinno di mq 100 circa con altezza 2,40 m e con annessi terrazzi per circa 300mq ad uso esclusivo il quale mi è stato proposto dalla ditta costruttrice.
    Vorrei sapere se con il piano casa sul locale magazzino è possibile l’ampliamento del 20% e se è prevista una specie di sanatoria per trasformarlo da magazzino in residenziale. La ringrazio anticipatamente, cordialità.

  31. admin on settembre 11th, 2009 at 16:03

    Risposta a Francesco
    Gentile Admin,
    le pongo all’ attenzione la mia problematica:
    sono propietario nella provincia di latina (comune di Cisterna) di un appartamento all’ ultimo piano di una palazzina di n° 2 piani di nuova costruzione. All’ ultimo piano cioè al terzo si sviluppa un locale magazzinno di mq 100 circa con altezza 2,40 m e con annessi terrazzi per circa 300mq ad uso esclusivo il quale mi è stato proposto dalla ditta costruttrice.
    Vorrei sapere se con il piano casa sul locale magazzino è possibile l’ampliamento del 20% e se è prevista una specie di sanatoria per trasformarlo da magazzino in residenziale. La ringrazio anticipatamente, cordialità.

    Dalla descrizione che mi fa, temo che la palazzina superi i 1000 mc di cubatura. Ad ogni modo potrebbe essere possibile l’ampliamento, anche se in relazione al tipo di palazzino potrebbe essere vista come una sorta di sopraelevazione, contatti per sicurezza l’ufficio tecnico. Provi a vedere inoltre se potesse essere possibile applicare la legge per il recupero dei sottotetti.

  32. Alessandro on settembre 11th, 2009 at 19:48

    Gentilmente …questa la domanda: ho un sottotetto in palazzina di piano garage,primo piano,2 piano + sottotetto
    ultimato luglio 2008 con agibilità silenzio/assenso,(accatastato c2/Deposito)con certificazione energetica,impianti
    gas,elettrici a norma,bagno con acqua e scarichi ,1 camera altezza media maggiore 2,7 mt,soggiorno con angolo
    cottura altezza media 2,33 mt(con tolleranza 5% ,mi sembra ammessa!!!!) arrivo a maggiore di 2,4 mt.Tutti
    gli ambienti hanno porte finestre e finestre con rapporto aeroilluminante maggiore di 1/8.Dimensioni totali
    sup.Utile mq 33.Insomma non Devo fare lavori per recupero sottotetto.Devo presentare il permesso di costruire
    o semplice DIA oppure devo chiedere il permesso di modifica destinazione d’uso,oppure fare una semplice
    comunicazione di Mutamento uso al comune e inviargli il nuovo accatastamento? Devo pagare gli oneri
    Concessori?Inoltre cosa piu’ difficile devo per forza installare i pannelli fotovoltaici,fare il risparmio idrico,
    produrre anche acqua calda da pannelli?Insomma chi mi risponde a tutti questi dubbi?
    Grazie

  33. admin on settembre 15th, 2009 at 15:17

    Risposta ad ALESSANDRO
    Gentilmente …questa la domanda: ho un sottotetto in palazzina di piano garage,primo piano,2 piano + sottotetto
    ultimato luglio 2008 con agibilità silenzio/assenso,(accatastato c2/Deposito)con certificazione energetica,impianti
    gas,elettrici a norma,bagno con acqua e scarichi ,1 camera altezza media maggiore 2,7 mt,soggiorno con angolo
    cottura altezza media 2,33 mt(con tolleranza 5% ,mi sembra ammessa!!!!) arrivo a maggiore di 2,4 mt.Tutti
    gli ambienti hanno porte finestre e finestre con rapporto aeroilluminante maggiore di 1/8.Dimensioni totali
    sup.Utile mq 33.Insomma non Devo fare lavori per recupero sottotetto.Devo presentare il permesso di costruire
    o semplice DIA oppure devo chiedere il permesso di modifica destinazione d’uso,oppure fare una semplice
    comunicazione di Mutamento uso al comune e inviargli il nuovo accatastamento? Devo pagare gli oneri
    Concessori?Inoltre cosa piu’ difficile devo per forza installare i pannelli fotovoltaici,fare il risparmio idrico,
    produrre anche acqua calda da pannelli?Insomma chi mi risponde a tutti questi dubbi?
    Grazie

    Una risposta sicuramente più specifica della nostra dovrebbe arrivare dai tecnici del suo comune di residenza, i quali conoscono sicuramente meglio problematiche le previsioni delPRG per la zona in questione. Ad ogni modo, il cambio di destinazione d’uso è considerato una ristrutturazione edilizia e gli oneri concessori dipendono molto da quanto previsto dal Comune stesso. L’intervento deve garantire gli interventi di sostenibilità energetica ambientale a cui accenna.

  34. francesco on settembre 16th, 2009 at 10:19

    Gentile admin, grazie per la sua risposta(Francesco 10-09-09), gia mi sono messo in moto per comprendere le varie situazioni nel mio comune, e controllando le carte in mio possesso mi sono accorto che al catasto l’altezza del locale magazzino è stata presentata come h. 220 ma in realtà nel locale è di 240!! Cosa posso fare???
    Si puo richiedere la modifica al catasto???
    E secondo lei la legge del recupero dei sottotetti è ugualmente validacon un’ altezza uniforme di 220cm. grazie per la sua disponibilità.

  35. Daniele on settembre 17th, 2009 at 05:29

    Salve,
    ho il seguente quesito da porvi.
    Ho acquistato un appartamento all’ultimo piano di una palazzina in un centro storico del Lazio. Proprio sopra una parte del mio appartamento il sottotetto presenta una altezza max di 2.6m e avrei intezione di ricavarci un soppalco visto che il piano della casa e’ abbastanza alto.
    Il problema e’ che tutto il sottotetto sembra non apparire proprio al catasto ed inoltre essendo accessibile da una scala interna sarebbe anche proprieta’ degli altri condomini (i quali almeno a voce sarebbero d’accordo nel concedermi quella porzione di sottotetto).
    Quali sono i vari passi da intraprendere?
    Grazie in anticipo

  36. admin on settembre 17th, 2009 at 13:03

    Risposta a FRANCESCO
    Gentile admin, grazie per la sua risposta(Francesco 10-09-09), gia mi sono messo in moto per comprendere le varie situazioni nel mio comune, e controllando le carte in mio possesso mi sono accorto che al catasto l’altezza del locale magazzino è stata presentata come h. 220 ma in realtà nel locale è di 240!! Cosa posso fare???
    Si puo richiedere la modifica al catasto???
    E secondo lei la legge del recupero dei sottotetti è ugualmente validacon un’ altezza uniforme di 220cm. grazie per la sua disponibilità.

    Contatti un tecnico che può riaccatastare con la giuste dimensioni. Se si trova in un comune montano o parzialmente montano, può recuperare il sottotetto anche con l’altezza di 2.2 mt. Se invece il suo comune non è tra questi, altezza 2.2mt potranno averla solo i locali accessori.

  37. admin on settembre 17th, 2009 at 13:10

    RIsposta a DANIELE
    Salve,
    ho il seguente quesito da porvi.
    Ho acquistato un appartamento all’ultimo piano di una palazzina in un centro storico del Lazio. Proprio sopra una parte del mio appartamento il sottotetto presenta una altezza max di 2.6m e avrei intezione di ricavarci un soppalco visto che il piano della casa e’ abbastanza alto.
    Il problema e’ che tutto il sottotetto sembra non apparire proprio al catasto ed inoltre essendo accessibile da una scala interna sarebbe anche proprieta’ degli altri condomini (i quali almeno a voce sarebbero d’accordo nel concedermi quella porzione di sottotetto).
    Quali sono i vari passi da intraprendere?
    Grazie in anticipo

    Credo che non possa recuperare il sottotetto che si trova presumo in una zona A, esclusa dalla legge per il recupero dei sottotetti.

  38. Daniele on settembre 18th, 2009 at 06:33

    Grazie per il suggerimento, chiedero’ se sono in zona A.
    Comunque a prescindere da questo, visto che il comune sarebbe d’accordo nel considerare il nuovo locale come magazzino senza cambio di destinazione d’uso, volevo chiedervi come potrei poi accatastare una parte che al momento “non esiste” in catasto e per di piu’ e’ condominiale.
    Grazie ancora

  39. Alessandro on settembre 22nd, 2009 at 10:38

    Salve , volevo porgere una domanda
    Sono in procinto di acquistare una villetta caposchiera composta da un piano terra e un primo piano accatastato come lavatoio .
    l’altezza del soffitto al primo piano è di 2,20 mt (non mansardato) , in base a questa nuova legge , si potrà cambiare l’uso e rendere abitabile il primo piano , facendoci una stanza da letto ?

    grazie
    cordiali saluti

  40. admin on settembre 23rd, 2009 at 10:33

    Risposta ad ALESSANDRO
    Salve , volevo porgere una domanda
    Sono in procinto di acquistare una villetta caposchiera composta da un piano terra e un primo piano accatastato come lavatoio .
    l’altezza del soffitto al primo piano è di 2,20 mt (non mansardato) , in base a questa nuova legge , si potrà cambiare l’uso e rendere abitabile il primo piano , facendoci una stanza da letto ?

    grazie
    cordiali saluti

    Il locale dovrebbe essere accatastato come sottotetto. Non posso escludere che il suo comune possa apportare delle modifiche, ma ad oggi non potrebbe. Ad ogni modo, se non si trova in un paese montano, l’altezza dei locali deve essere di 2,4mt, 2,2 per gli spazi accessori.

  41. ANDREA on settembre 29th, 2009 at 17:03

    Salve,
    volevo chiederlo se è applicabile questa anche senza PRG.
    Perchè nel mio comune non vi è alcun PRG in vigore.

    grazie
    cordiali saluti

  42. admin on settembre 29th, 2009 at 20:00

    In questo caso deve necessariamente recarsi presso il suo Comune per chiedere. In assenza di un Piano Regolatore infatti sono molti gli interventi edilizi che sono limitati o vietati.
    Tenga presente inoltre che se si trova in un centro storico, o in una zona ad alta densità abitativa, probabilmente non potrà essere applicata.

  43. Fabrizio on ottobre 9th, 2009 at 19:16

    Salve, ho comperato dal condominio dove abito (roma) l’ex locale caldaia ora dismesso e vorrei trasformarlo in abitazione: è possbile? Il locale ha una superficie di circa 20 mq con altezza piana di 2.70m, ed è al piano terra con accesso in dipendente dal giardino condominiale formato da un solo palazzo di quattro piani con il quale condivide in aderenza una delle 4 pareti perimetrali. Grazie

  44. Claudia on ottobre 10th, 2009 at 19:37

    Salve,
    sto per avviare i lavori di ristrutturazione del mio appartamento, sito al terzo piano di un piccolo condominio (tre appartamenti). Sopra l’appartamento c’è un sottotetto di 40 mq che raggiunge un’altezza massima di 1,80 e che necessita rifacimento perchè la copertura è in eternit e i travetti sono vecchi e malconci.
    Dovendo sostituire sia travi che copertura, quale altezza devo mantenere invariata, quella esterna o la cubatura interna? L’amianto ha ovviamente uno spessore minimo, mentre i pannelli che metterò sono spessi 50cm e le travi circa 18cm. Commetto un abuso anche se la cubatura interna resta invariata, cioè se l’altezza interna rimane comunque 180cm?
    Per elevare invece l’altezza, di quali autorizzazioni ho bisogno? Dei condomini e di chi altro?
    Grazie mille!

  45. admin on ottobre 13th, 2009 at 20:13

    Risposta a FABRIZIO
    Salve, ho comperato dal condominio dove abito (roma) l’ex locale caldaia ora dismesso e vorrei trasformarlo in abitazione: è possbile? Il locale ha una superficie di circa 20 mq con altezza piana di 2.70m, ed è al piano terra con accesso in dipendente dal giardino condominiale formato da un solo palazzo di quattro piani con il quale condivide in aderenza una delle 4 pareti perimetrali. Grazie

    Dovrebbe informarsi sulla possibilità del cambio di destinazione d’uso. Non essendo un sottotetto, non credo che possa procedere, ma provi comunque ad informarsi.

  46. admin on ottobre 13th, 2009 at 20:17

    Risposta a CLAUDIA
    Salve,
    sto per avviare i lavori di ristrutturazione del mio appartamento, sito al terzo piano di un piccolo condominio (tre appartamenti). Sopra l’appartamento c’è un sottotetto di 40 mq che raggiunge un’altezza massima di 1,80 e che necessita rifacimento perchè la copertura è in eternit e i travetti sono vecchi e malconci.
    Dovendo sostituire sia travi che copertura, quale altezza devo mantenere invariata, quella esterna o la cubatura interna? L’amianto ha ovviamente uno spessore minimo, mentre i pannelli che metterò sono spessi 50cm e le travi circa 18cm. Commetto un abuso anche se la cubatura interna resta invariata, cioè se l’altezza interna rimane comunque 180cm?
    Per elevare invece l’altezza, di quali autorizzazioni ho bisogno? Dei condomini e di chi altro?
    Grazie mille!

    Se non vuole recuperare come abitazione il suo sottotetto, che rimarrà così accatastato, può lasciare le altezze invariate, altrimenti può aumentare le altezze per raggiungere le dimensioni minime previste dalla legge e rendere abitabile il locale. Trattandosi di un condominio, probabilemente dovrà chiedere parere al vicinato, sopratutto perchè anche i condomini devono partecipare alle spese di manutenzione del tetto (non di elevazione9. Si rivolga ad un tecnico.

  47. Claudia on ottobre 18th, 2009 at 21:39

    Grazie per la sua risposta.
    La mia intenzione è di recuperarlo a fini abitativi. Fermo restando il consenso dei condomini, volevo capire se il punto f) dell’art.3 della Legge 13/09
    (”che sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché delle
    linee di pendenza delle falde unicamente al fine di assicurare i parametri fissati
    dalla presente legge”)
    mi consente di modificare l’inclinazione delle falde per aumentare il colmo e raggiungere i 2,20 fissati come limite?

  48. admin on ottobre 19th, 2009 at 12:51

    Si, la legge le permette tale modifica. Consulti prima di tutto un tecnico, che avendo davanti agli occhi la situazione, le saprà dire il modo migliore per procedere.

  49. alessandro on novembre 4th, 2009 at 14:47

    Salve io sono nuovo del forum, volevo sapere un informazione, io volevo coprire una parte del mio terrazzo con una struttura in ferro e pannelli sandwitch, la struttura avrà le seguenti misure: HxLxP

    180×200x500, si tratta di una palazzina su due livelli solo mia e non condominiale, volevo sapere se nella zono di montespaccato a roma era possibile fare questo e se si quanto ci voleva di soldi e quale è il permesso che dovrei chiedere.

    Grazie

  50. Pasquale on novembre 17th, 2009 at 11:08

    Buongiorno, sto acquistando un appartamento in una quadrifamiliare, comprensivo anche di un sottotetto di circa 45mq a Roma. L’altezza minima presente è 1,50m (al di la di questa altezza lo spazio è stato chiuso), l’altezza massima 2,40m.
    Mi chiedevo cosa fare per rendere “abitabile/agibile” tale sottotetto senza necessità di ampliare o alzare il tetto.
    Grazie

  51. admin on novembre 17th, 2009 at 15:22

    Risposta a Pasquale
    Buongiorno, sto acquistando un appartamento in una quadrifamiliare, comprensivo anche di un sottotetto di circa 45mq a Roma. L’altezza minima presente è 1,50m (al di la di questa altezza lo spazio è stato chiuso), l’altezza massima 2,40m.
    Mi chiedevo cosa fare per rendere “abitabile/agibile” tale sottotetto senza necessità di ampliare o alzare il tetto.
    Grazie

    Credo che dal punto di vista dimensionale rientri in quanto prevede la legge. Non dovrebbe pertanto modificare il tetto, ma solamente, attraverso una dia, richiedere l’abitabilità del sottotetto. Ovviamente deve prevedere un accesso, mediante una scala. Un intervento possibile è anche quello di modificare il solaio di calpestio, facendo attenzione a non abbassare troppo il piano sottostante. Quest’intervento è comunque particolarmente complesso dal punto di vista strutturale.

  52. gennaio riccardo on dicembre 2nd, 2009 at 12:19

    il mio geometra ha alzato il tetto di 20cm dal proggetto orginale di un deposito agricolo a mia insaputa dicendo che lo fa con tutti in una zona vincolo paessagistico ora il comune vuole che butto tutta a terra o aizo i 20 cn con massetto di cemento e nuovo pavimento non ammetendo sotto tetti cosa posso fare?sono disperato……..aiutatemi grazie toscana…..

  53. Andrea on dicembre 17th, 2009 at 12:49

    salve,
    possiedo un appartamento bilivelli in periferia di Roma, all’ultimo piano di una palazzina di 3 piani. Nel piano superiore è presente un terrazzo di proprietà ed il sottotetto (sempre di mia proprietà e di altezza costante pari a 3metri circa) costituito da un lavatoio e da uno stenditoio, ovvero da un locale chiuso con porta-finestra e da un locale aperto, privo di una delle quattro mura necessarie per realizzare una stanza chiusa.

    Vorrei sapere gentilmente se rientro nei requisiti richiesti dalla Legge Regionale per la qualificazione ad uso abitativo del sottotetto, attualmente accatastato come ambiente ad uso non abitabile.

    Vorrei inoltre chiedervi un chiarimento riguardo l’art.2, ed in particolare circa la definizione di “sagoma di copertura”. Si può intendere come sagoma di copertura il perimetro del lastrico solare sul quale poggia il sottotetto ? In altri termini, vorrei capire se posso costruire il muro mancante a “filo” del bordo del lastrico solare (senza ovviamente eccedere la sagoma del tetto).

    Grazie mille (il vostro sito è estremamente utile !!! complimenti !!)

    Andrea

  54. admin on gennaio 11th, 2010 at 22:22

    Risposta ad ANDREA
    salve,
    possiedo un appartamento bilivelli in periferia di Roma, all’ultimo piano di una palazzina di 3 piani. Nel piano superiore è presente un terrazzo di proprietà ed il sottotetto (sempre di mia proprietà e di altezza costante pari a 3metri circa) costituito da un lavatoio e da uno stenditoio, ovvero da un locale chiuso con porta-finestra e da un locale aperto, privo di una delle quattro mura necessarie per realizzare una stanza chiusa.

    Vorrei sapere gentilmente se rientro nei requisiti richiesti dalla Legge Regionale per la qualificazione ad uso abitativo del sottotetto, attualmente accatastato come ambiente ad uso non abitabile.

    Vorrei inoltre chiedervi un chiarimento riguardo l’art.2, ed in particolare circa la definizione di “sagoma di copertura”. Si può intendere come sagoma di copertura il perimetro del lastrico solare sul quale poggia il sottotetto ? In altri termini, vorrei capire se posso costruire il muro mancante a “filo” del bordo del lastrico solare (senza ovviamente eccedere la sagoma del tetto).

    Grazie mille (il vostro sito è estremamente utile !!! complimenti !!)

    Andrea

    Per quanto riguarda la legge per il recupero dei sottotetti, essa riguarda solo o locali accatastati come tali. Non è possibile, a meno di una particolare situazione del suo comune, ampliare (cosa che credo farebbe costruendo un nuovo muro). La sagoma del tetto esistente deve rimanere la stessa, o al massimo adeguata per rispondere alle dimensioni minime previste dalla legge.

  55. AlessandroP on gennaio 21st, 2010 at 18:48

    Buonasera,

    avrei una domanda alla quale non sono riuscito a rispondere leggendo tale legge.
    Io ho una casa costruita prima del 1900 monofamiliare e oltre al locale abitativo al piano terra c’è un sottotetto che corrisponderebbe ai requisiti necessari per poterlo far diventare abitabile, però ho incontrato delle difficoltà, infatti quando la mia casa è stata costruita non è stato accatastato il sottotetto in quanto non si usava fare in quel periodo, c’è una maniera per poterlo comunque abilitare ad uso abitativo tramite questa legge regionale?

    Grazie, Alessandro.

  56. Francesco on gennaio 23rd, 2010 at 20:06

    Buongiorno,
    vorrei acquistare una mansarda accatastata C/2 di altezza 2,20 in un comune in provincia di Roma.
    So che è agibile ma non abitabile.
    VOrrei dunque sapere se è possibile ottenere l’abitabilità ed in caso contrario quali sarebbero i rischi ai quali si incorre.
    Ringrazio in antipicipo della disponibilità
    Grazie
    Francesco

  57. Salvatore on gennaio 24th, 2010 at 11:40

    Gentilissimi utenti di “progettiamo insieme”,
    in data 01.12.2009 ho stipulato un compromesso per l’acquisto di un ex lavatoio condonato. Nella medesima data il proprietario mi ha consegnato le chiavi dell’appartamento al fine di consentirmi di fare qualche piccolo lavoretto prima del rogito previsto per il 31.03.2010.
    Questi i fatti. Veniamo ora ai problemi che nel frattempo sono sorti:

    1) L’appartamento in oggetto è dotato di tutti i condoni ed è accatastato come A/2 ma non vi ha l’abitabilità;

    2) Ho scoperto, allertato dalla signora del piano di sotto, che uno dei due bagni dell’abitazione in oggetto non è utilizzabile in quando vi sono dei tubi rotti che creano delle infiltrazioni di acqua al piano della signora.

    Per quanto concerne il punto 1), mi era sempre stato detto che l’abitabilità non c’era in quanto gli impianti idraulici ed elettrici non erano a norma, in realtà l’altezza dell’appartamento è di 2,20 metri; per quanto attiene al punto 2), mi è sempre stato occultato.

    Cosa posso fare? Credete che essendo l’appartamento provvisto dei i condoni come abitazione A/2, possa in futuro richiedere al comune il certificato di abitabilità? Oppure sarà impossibile, vista l’altezza dei soffitti?

    Il problema del bagno, rientra tra i vizi occulti del venditore?

    Se qualcno di voi è informato, vi prego di farmi sapere al più presto, prima del rogito e prima di versare la somma rimanente.

    Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno aiutarmi. Il mio indirizzo email è salvopin@gmail.com

  58. Francesco on gennaio 24th, 2010 at 12:07

    Buongiorno,
    volevo sottoporle questo quesito ,
    Sarei intenzionato ad acquistare una mansarda accatastata C/2 nel comune di Monterotondo (RM) .
    Altezza media 2.20 , volevo sapere se è possibile ottenere l’abitabilità ed in caso contrario quali siano i rischi ai quali si potrebbe incorrere.
    Grazie mille
    Saluti
    Francesco

  59. admin on gennaio 24th, 2010 at 15:40

    Risposta ad ALESSANDRO
    Buonasera,

    avrei una domanda alla quale non sono riuscito a rispondere leggendo tale legge.
    Io ho una casa costruita prima del 1900 monofamiliare e oltre al locale abitativo al piano terra c’è un sottotetto che corrisponderebbe ai requisiti necessari per poterlo far diventare abitabile, però ho incontrato delle difficoltà, infatti quando la mia casa è stata costruita non è stato accatastato il sottotetto in quanto non si usava fare in quel periodo, c’è una maniera per poterlo comunque abilitare ad uso abitativo tramite questa legge regionale?

    Grazie, Alessandro.

    Per il cambio di destinazione d’uso o l’accatastamento del sottotetto le consiglio di chiedere informazioni presso il catasto edilizio del suo comune. Lì le forniranno moduli e informazioni per il corretto accatastamento del locale.

  60. admin on gennaio 24th, 2010 at 16:44

    Risposta a FRANCESCO
    Buongiorno,
    vorrei acquistare una mansarda accatastata C/2 di altezza 2,20 in un comune in provincia di Roma.
    So che è agibile ma non abitabile.
    VOrrei dunque sapere se è possibile ottenere l’abitabilità ed in caso contrario quali sarebbero i rischi ai quali si incorre.
    Ringrazio in antipicipo della disponibilità
    Grazie
    Francesco

    Potrebbe verificare se attraverso la legge del recupero dei sottotetti, possa rendere residenziale tale spazio. Se è agibile, potrebbe verificare con un tecnico, quali sono i requisiti mancanti per ottenere l’abitabilità ed eventualmente operare per raggiungerli.

    1

  61. alessandro on febbraio 15th, 2010 at 23:14

    buona sera,
    voglio acquistare un appartamento all’ultimo piano attico con una veranda condonata ad uso residenziale.
    l’altezza interna della veranda è di 2,10m, quindi non agibile, inoltre il tetto è di amianto.
    posso sfruttare la legge sul recupero dei sottotetti e quindi renderla agibile?
    inoltre posso sostituire i serramenti di alluminio anodizzato che chiudono la veranda su due lati con una muratura e un’unica finestra?
    grazie,
    Alessandro

  62. Rossana on febbraio 16th, 2010 at 16:00

    Salve,
    sono la proprietaria di un appartamento situato al primo che è anche l’ultimo piano di uno stabile di 4 appartamenti (2 piani terra e 2 primi piani), sopra c’è un sottotetto di mia proprietà(risultante dall’atto di compravendita) di circa 35 mq che non risulta accatastato, nella parte alta è 1,50 m e 0,40m. nella parte bassa, si accede al suddetto attraverso una scala aperta all’interno del mio appartamento dal costruttore. E’ possibile effettuare il recupero del sottotetto aumentando le pendenze, l’appartamento è situato nella periferia della città dove non esistono vincoli legati all’altezza dei palazzi.
    Grazie
    Rossana

  63. admin on febbraio 16th, 2010 at 22:10

    Risposta a ROSSANA
    Salve,
    sono la proprietaria di un appartamento situato al primo che è anche l’ultimo piano di uno stabile di 4 appartamenti (2 piani terra e 2 primi piani), sopra c’è un sottotetto di mia proprietà(risultante dall’atto di compravendita) di circa 35 mq che non risulta accatastato, nella parte alta è 1,50 m e 0,40m. nella parte bassa, si accede al suddetto attraverso una scala aperta all’interno del mio appartamento dal costruttore. E’ possibile effettuare il recupero del sottotetto aumentando le pendenze, l’appartamento è situato nella periferia della città dove non esistono vincoli legati all’altezza dei palazzi.
    Grazie
    Rossana

    Dalla sua descrizione direi proprio di si. Le consiglio di far esaminare la situazione ad un tecnico e verificarne la fattibilità presso l’ufficio tecnico del suo Comune.

  64. admin on febbraio 16th, 2010 at 22:56

    Risposta ad ALESSANDRO
    buona sera,
    voglio acquistare un appartamento all’ultimo piano attico con una veranda condonata ad uso residenziale.
    l’altezza interna della veranda è di 2,10m, quindi non agibile, inoltre il tetto è di amianto.
    posso sfruttare la legge sul recupero dei sottotetti e quindi renderla agibile?
    inoltre posso sostituire i serramenti di alluminio anodizzato che chiudono la veranda su due lati con una muratura e un’unica finestra?
    grazie,
    Alessandro

    La legge per il recupero dei sottotetti si apllica ai locali accatastati come tali. Potrebbe comunque intervenire con opere di manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi e del tetto in amianto, decisamente fuori legge.

  65. Pino on febbraio 19th, 2010 at 12:10

    buongiorno, nel comune di Roma, sono proprietario di un appartamento con copertura a terrazzo con un parapetto alt.1.20mt, posso costruire il tetto utilizzando e partendo coma falda più bassa il parapetto?

  66. admin on febbraio 19th, 2010 at 13:31

    Direi di no. Si può recuperare un sottotetto esistente, ben definito nel commento precedente di NINO, ma non costruirne uno nuovo. POtrebbe fare tale operazione solo se sul lotto, inabase all’indice di fabbricabilità, esiste la possibilità di costruire ancora e non ci sono vincoli legati alle altezze massime ne a eventuali problemi strutturali legati a un aumento del carico sulle fondazioni.

  67. mauro on marzo 12th, 2010 at 12:12

    salve. vorrei proporle un quesito.
    sono proprietario di un solo garage facente parte di un fabbricato di 4 piani, ho acquistato un locale sottotetto. vorrei sapere se posso utilizzare lo stesso come recupero ai sensi della legge reagionale lazio n. 13 del 16 aprile 2009, in quanto all’art. 3 punto 1 si indica proprietario di unità immobiliare e non specifica unità abitativa. grazie

  68. Rino on maggio 9th, 2010 at 18:23

    Sono propritario a Civitavechia in un condominio di 26 unità immobiliari, di un appartamento al 4° ed ultimo piano e, collegato con una scala interna, del piano 5° locale tecnico (uso autorizzato dal comune, nel 2001, solo come locale di sgombero) con altezza 2.20 mt. e superficie di circa 40 mq.
    Tale locale è attualmente diviso in tre vani.
    Posso variare l’attuale divisione interna e recuperare in una parte di essa 2 locali di circa 7 mq ciascuno da adibire, uno a secondo bagno dell’abitazione ed uno a lavatoio? (beneficiando della legge per il recupero del sottotetto).

  69. bartolomeo on maggio 15th, 2010 at 04:01

    Salve ho aquistato in cooperativa un appartamento al 3 piano con un sottotetto
    che ha un alezza max di 2.40 e min di 0,60 nel clcolo dei millesimali il tecnico mi ha conteggiato tutto il sottotetto in m2 ed e’ risultato che un terzo di spese di casa li devo pagare io .
    Chiedo , ma per legge i calcoli non vanno fatti in m3 quando l’alezza e diversa?
    All disotto di m1 e vero che non viene conteggiato ,come invece il tecnico ha fatto?
    Non essendo abitativo per legge anche se io ho ricavato due camerine visto l’altezza
    che solo i bimbi possono dormire-
    Come mi devo comportare , cosa consigliate?
    grazie

  70. paola on maggio 19th, 2010 at 12:24

    Salve sono propietaria di un appartamento a Roma sito al 4°ed ultimo piano,sotto tetto.L’appartamento è accatastato regolarmente come A4 ma successivamente mi sono accorta che non vi è l’abiltabilità ,purtropoo non ho usuffrito dell’ultimo condono del 2004 perchè ancora non ne ero a conoscenza .E’ possilbile regolarizzare la situazione con la legge sul recupero dei sottotetti???Le altezze del soffitto mansardato sono min 220 e max 300,quindi penso di rientrarci,ma non mi è chiaro il vincolo dell’art 6 della legge del recupero sottotetti ,sulla sostenibilità energetico ambientale.
    Se non è questa la strada da perseguire ,mi sa consigliare come procedere per ottenere l’abitabilità??
    grazie paola

  71. Pietro on maggio 20th, 2010 at 14:25

    Aumento della volumetria di un sottotetto: l’aumento della volumetria del 20% di quella esistente può comportare una riduzione dei metri quadri allo scopo di ottenere un vano abitabile e un terrazzino? ossia, ho un tetto che ha un’altezza da un lato di 2m e dall’altro arriva a 0m su una lunghezza di 5.5 metri per una laghezza di 6m , vorrei spsotare il muro dove il tetto si porta ad un inclinazione nulla per portarlo indietro e ricavare altezze maggiori, mi dimuniscono i mq, restando una volumetria < 20%+volume esistente. Si può fare? Grazie

  72. bartolomeo on maggio 25th, 2010 at 08:23

    salve , ancora io volevo sapere come viene conteggiato nei millesimi un sottotetto altezza media 1,50 , visto che l’agronomo me lo conteggia al 50per cento ,come se avesse un altezza 2,70 . mi viene conteggiato H 270, mq sommando le stanze 104,pianp 1, orietamento 0,93, esposizione 0,85 , luminosita’ 0,88, utilizzo 0,33,
    i parametri sono solo questi , non vedo decurtazione ,io con un appartamento al 3 piano , sottotetto al 4 , appartamento mq 88 +ùralativea loggia per 30 mq, balconi per 25 mq, pago 126 mqdi superficie convenzionale,321 di scale e ascensore ,
    Da premettere siamo solo 9 condomini , e al terzo piano abbito solo io.
    cortesement e un aiuto, e possibile che su le spese di 5880 E io ne debba pagare 1600?
    grazie

    grazie

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    LANA DI PECORA COME ISOLANTE

    Prendendo spunto dalla richiesta di una nostra lettrice, ecco alcune informazioni in merito all’uso della lana di pecora di pecora come isolante. Sappiamo infatti che in questo periodo è tanta l’attenzione in merito all’uso di materiali in edilizia biocompatibili.

    Partiamo intanto dalla produzione della lana di pecora. La disponibilità a livello mondiale di ovini da lana ammonta a circa 1,2 miliardi di capi. Ogni pecora rende da 2,5 a 5kg di lana all’anno. La lana tosata dall’animale vivente viene lavata con sapone di Marsiglia e soda per rimuovere il grasso di lana in eccesso e le eventuali impurità. La lana può quindi essere trattata con sostanze protettive contro gli attacchi di tarme e coleotteri e antiinfiammabili il procedimento di aghettatura per la formazione del feltro viene operato meccanicamente senza uso di leganti. Alcuni prodotti vengono lavorati su una griglia a base di poliammide o provviste di fibre di supporto.

    Ma come viene applicata la lana di pecora in edilizia? Le lane di pecora vengono proposte sotto forma di feltro isolante, tappetinì, pannelli acustici anti calpestio e lana di tamponatura. La lana non può essere applicata in zone ad alta sollecitazione statica. I tappetini per l’isolamento tra travi portanti e nelle pareti interne ed esterne di costruzioni a montanti in legno come pure per l’isolamento di pareti esterne dietro a tavolato in legno (facciate sospese) e tra i legni di imbottitura nei pavimenti. Il materiale isolante a base di lana di pecora e particolarmente idoneo per le costruzioni in legno in quanto si adegua al suo lavorio ed è in grado di assorbire umidità fino ad un terzo del proprio peso senza perdere praticamente l’azione isolante. I rotoli possono essere forniti in diverse larghezze a seconda della costruzione in cui vanno inseriti, Il taglio può essere operato con un semplice paio di forbici oppure con un’apparecchiatura di taglio speciale fornita dal produttore. Il fissaggio viene operato principalmente a più strati mediante graffette.

    Ma quali sono le caratteristiche e le proprietà della lana di pecora? Ha buone proprietà sia termoisolanti che fonoisolanti( ? =0,04- 0,045W/mK). Il coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ è 1-2. Recenti studi hanno dimostrato che la lana di pecora oltre all’umidità dell’aria può assorbire e neutralizzare fino ad un certo grado anche le sostanze nocive presenti nell’aria. La lana di pecora è permeabile al vapore acqueo ed è in grado di resistere all’umidità per breve tempo, però deve essere protetta contro le tarme con un sistema adeguato a rendere le fibre indigeribili per questi insetti. La lavorazione è agevole in quanto si tratta di un prodotto inodore e che solleva pochissima polvere, In confronto ad altre fibre naturali, i materiali isolanti a base di lana di pecora presentano un punto d’infiammabilità piuttosto elevato. Classe di infiammabilità 2 (normale).

    Infine alcune considerazioni sull’aspetto ecologico e sanitario della lana di pecora
    L’allevamento ovino estensivo contribuisce alla conservazione del paesaggio colturale e culturale. Nelle regioni europee la lana di pecora è un sottoprodotto dell’allevamento di pecore madri e appare opportuno trasformare la lana in eccedenza in un prodotto a lunga durata. Il dispendio di energia per la produzione dei materiali isolanti a base di lana di pecora è in proporzione piuttosto basso. Le condizioni di produzione possono essere giudicate positive, mentre l’uso di pesticidi può creare qualche problema nel caso dei grandi allevamenti per esempio in Nuova Zelanda. La lana di pecora può essere riutilizzata anche se all’occorrenza potrebbe essere necessario rinnovare l’impermeabilizzazione. Alcuni produttori addirittura la ritirano per trasformarla in lana da tamponatura o pannelll isolanti. Il compostaggio e possibile entro poche settimane. A questo scopo deve essere rimossa la griglia a base di poliammide eventualmente presente. I prodotti impregnati con sale di boro non seno adatti al compostaggio, in quanto provocherebbero delle lisciviazoni inammissibili. A differenza delle fibre vegetali la lana di pecora deve essere trattata contro i parassiti, ma una volta montato il materiale non crea alcun problema.

    Di seguito riportiamo le caratteristiche tecniche di pannelli di lana di pecora presenti in commercio.

    DIMENSIONI E CONFEZIONI

    Nome prodotto

    Densità
    kg/mc

    Spessore
    mm

    Pannelli
    cm x cm

    mq
    x pacco

    Pannelli
    x pacco

    mq
    x pallet

    Pacchi
    x pallet

    Applicazione
    consigliata

    NATURTHERM WO 20.50

    20

    50

    120 X 60

    8,64

    12

    69,12

    8

    pareti e solai

    NATURTHERM WO 20.80

    20

    80

    120 X 60

    5,76

    8

    46,08

    8

    pareti e solai

    Su richiesta possono essere realizzati densità e spessori diversi da quelli qui indicati.
    Tutti gli articoli possono essere realizzati in misure e/o confezioni diverse da quelle indicate. E’ possibile produrre anche pannelli ad altezza piano (h. 285-300 cm).
    Tolleranza su massa volumica e spessore ± 10%; tolleranza dimensionale ± 0.5 cm

    CARATTERISTICHE TECNICHE

    COMPOSIZIONE CHIMICA

    85% lana – 15% Poliestere

    COMPORTAMENTO ACUSTICO
    Coefficiente di assorbimento acustico

    UNI EN ISO 20354

    αw =0,8080 kg/m³ 20 mm

    (VALORI CERTIFICATI IN FREQUENZA DISPONIBILI SU RICHIESTA)

    COMPORTAMENTO TERMICO
    Conduttività termica

    UNI 7891

    λ= 0,042 W/mk 20 kg/m³ , 50 mm
    Permeabilità al vapore acqueo

    UNI EN 12086

    δ = 0,23 20 kg/m³ , 50 mm
    Resistenza alla diffusione del vapore acqueo

    UNI EN 12086

    μ = 3,0 20 kg/m³ , 50 mm
    COMPORTAMENTO AL FUOCO
    Potere calorifico inferiore

    EN ISO 1716

    23,45 MJ/Kg

    ANALISI TOSSICOLOGICHE
    Prodotto certificato Oeko Tex standard 100
    RICICLABILITÀ’
    100%
    TEMPERATURA D’ESERCIZIO
    - 40°C+ 80°C