LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
Nell’ottiva del Nuovo Codice dei Contratti, la programmazione costituisce il momento decisionale in cui il soggetto pubblico fissa gli obiettivi e le modalità con cui verranno perseguiti, al fine di rispettare i criteri di massima efficienza ed economicità.
L’art. 128 prescrive per tutte le amministrazioni una programmazione triennale dei lavori pubblici con l’indicazione delle priorità e dei mezzi finanziari a disposizione. La programmazione è soggetta ad aggiornamenti annuali, predisposti e approvati nel rispetto della normativa urbanistica.
Ogni amministrazione individua, ai sensi della legge 241/1990, il dirigente o responsabile della struttura competente cui è affidata la proposta della programmazione triennale e dell’elenco annuale.
Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in base alle esigenze prospettate dai responsabili di ogni procedimento. Entro 90 giorni dall’approvazione delle legge di bilancio da parte del Parlamento, le amministrazioni provvedono all’aggiornamento definitivo.
Rientra nelle competenze della Giunta l’approvazione dello schema del programma triennale.
Il consiglio si occupa dell’approvazionde definitiva del programma e dell’elenco annuale.
Il programma triennale deve avere un ordine di priorità. Sono prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento di lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, gli interventi in cui siano possibili finanziamenti privati.
Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare tali priorità, fatti salvi eventi imprevedibilo o calamitosi o modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge.
Il programma triennale regola lavori di importo superiore a 100.000 euro. Costituisce il momento attuativo di studi di fattibilità, che individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei bisogni, indicando le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie. Contengono l’analisi dello stato di fatto di ogni intervento.
Lo studio di fattibilità assume particolare importanza per lavori il cui costo complessivo superi 10.329.137,98 euro, poichè costituisce lo strumento ordinario preliminare ai fini dell’assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche.
I lavori per essere realizzati devono essere inseriti nell’elenco annuale, approvato dal Consiglio. Un lavoro può essere inserito in tale elenco, limitatamente a uno o più lotti, se sia stata elaborata almeno la progettazione preliminare e siano state quantificate le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’intero lavoro.
Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un piano finanziario autonomo che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari delle’amministrazione al momento della formazione degli elenchi.
L’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziati stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, o disponibili in base ai contributi o risorse dello stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.
Per lavori di importo inferiore a 1.000.000 euro l’inclusione nell’elenco annuale è subordinata all’approvazione di uno studio di fattibilità, per quelli d’importo superiore all’approvazione della progettazione preliminare, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali basta l’indicazione degli interventi e la sommaria dei costi.
I progetti dei lavori dell’elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
Il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sugli appositi siti internet predisposti dal ministero delle infrastrutture, dalle regioni e dalle province.







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