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LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN ITALIA


Quello della certificazione energetica è uno dei temi più scottanti e controversi in materia di edilizia. Cerchiamo di capire qual è la situazione attuale e quali sono gli obblighi di regione in regione.

Con l’art. 35, comma 2bis della legge del 6 agosto 2008 n.133 è stato eliminato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore questo attestato.

Insieme a questo obbligo sono stati abrogati anche gli articoli concernenti le sanzioni relative in caso di inottemperanza. Non è invece venuto meno l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica.

La legge 133/08 ha inoltre delegato alle regioni il compito di approvare la disciplina in materia.

Pertanto dal 1 luglio 2009 è rimasto solamente l’obbligo di dotare di attestato do certificazione energetica tutti gli edifici o posrzioni di essi trasferiti a titolo oneroso. Tale obbligo rimane anche per le permute immobiliaru, transazioni, cessioni o conferimenti di immobili nei patrimoni sociali.

Nel DM del 26 giugno del 2009 sono state pubblicate le Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli edifici, in cui sono definiti gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra Stato e Regioni e il successico Dpr 59/2009 fissa i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici.

Le disposizioni delle Linee Guida si applicano alle Regioni e alle Province autonome che non hanno ancora adottato i propri strumenti di certificazione energetica. Alcune Regioni hanno già emanato una normativa in materia, dando luogo a un trattamento diverso all’interno del territorio italiano. Vediamo nel dettaglio.

Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna

Qui si ha l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica del fabbricato in caso di vendita. In caso di omissione è prevista una sanzione pecuniaria. In caso di mancanza di tale documento, il notaio non potrà redigere l’atto di compravendita al momento del rogito.

Toscana e Val d’Aosta

Esite l’obbligo di allegare il documento al rogito. Non è stato ancora deliberato nulla in materia di adozione della certificazione energetica, valgono pertanto le regole nazionali.

Restanti Regioni

Le altre regioni sono prive di una legislazione specifica e si applica la legge nazionale. Se il certificato non è disponibile, si arriva ad un accordo tra le parti in cui il compratore rinuncia a ricevere l’attestato dal venditore. Il venditore potrebbe anche avvalersi della possibilità di classificare il proprio edificio in Classe G o “fatiscente”, sfuggendo all’obbligo di certificazione. Se non è la situazione reale, su può incorrere nel reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, a cui partecipano anche i professionisti coinvolti nella compravendita, che possono essere denunciati per concorso in falso ideologico, per cui è prevista una pena nella reclusione fino a 2 anni.

 

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