La certificazione energetica degli edifici
Il decreto legislativo 192, pubblicato nell’agosto 2005, ha introdotto in Italia alcune straordinarie novità rispetto alla Legge 10 del 1991 sull’isolamento degli edifici e la sua progressiva applicazione interessa tutti, privati, imprese, enti pubblici.
I parametri di consumo energetico massimo a metro quadro per edificio sono infatti molto più restrittivi della legge 10, e impongono per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e via via tutti gli edifici, dei cambiamenti radicali che riguardano due aree da considerare insieme: isolamento termico strutturale e “sistema impianto” per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria. Ecco qualche esempio di questo diverso approccio alle costruzioni, già adottato da molti regolamenti comunali:
- per i condomini, significherà la fine della caldaia autonoma - che alcuni definiscono un vero e proprio “suicidio energetico collettivo” - sono necessarie centrali termiche comuni, con moderni generatori a condensazione ed una sola canna fumaria, e la contestuale regolazione e contabilizzazione del calore (i pannelli solari dovranno coprire almeno il 50% del fabbisogno dell’acqua calda sanitaria);
- Pareti ed infissi dovranno assicurare case molto più coibentate e “sigillate” di oggi, garantendo così tutti i vantaggi della climatizzazione radiante a bassa temperatura.
Per ogni immobile è prevista una “certificazione energetica” redatta da un tecnico abilitato, senza la quale non è possibile l’abitabilità e la compravendita.
C’è un aspetto infatti della certificazione edilizia che riguarda tutti e che rende questa normativa particolarmente signifi cativa: a decorrere dal 1° luglio
2006 è necessario corredare gli atti di “trasferimento a
titolo oneroso” degli immobili - la compravendita - della documentazione relativa al consumo energetico.
Questo significa che il valore dell’edificio cambierà a seconda della sua classificazione energetica; significa che chi compra casa oggi e vuole assicurarsi che non
perda rapidamente valore deve controllare questa documentazione; significa ancora che non vale più la pena di fare piccoli risparmi sugli impianti in ristrutturazione quando sarà comunque necessario riallinearli a quanto previsto dal D.Lgs.192
e successive modificazioni, ancheper valorizzare l’immobile.
La certifi cazione edilizia tende a mettere una vera e propria”etichetta” agli edifici, come
per gli elettrodomestici: classe A, B, C…di fatto è però giàapplicativa: provate a chiedere al notaio!


Ho visto uno spot in tv secondo il quale con la contabilizzazione del calore si va al 55% delle detrazioni? ci sono altri interventi da fare che voi sappiate?
Grazie
Franco
LE inseriamo un link ad alcuni nostri articoli riguardo la detrazioni del 55%, che rigaurdano tutte l opere riguardanti il risparmio energetico degli edifici.
http://www.architetturafacile.com/detrazioni-per-chi-risparmia-energia.htm
Esiste anche la possibilità di detrazione del 36% dall’acquisto di mobili ed elettrodomestici, se pagati con RID bancario.