INCENTIVI RISPARMIO ENERGETICO
L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sugli incentivi per l’istallazione di impianti fotovoltaici. Il Dlgs 387 del 29 dicembre 2003, in attuazione della direttiva UE 2001/77/CE 27 settembre 2001, promuove l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità. In particolare il citato decreto è finalizzato a svilupprare la produzione di energia da fonti rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica), in quanto fonti di energia non esauribili. Cerchiamo allora di capire meglio le questioni fiscali connesse alla tariffa incentivante di cui all’art. 7 del Dlgs 387/2003 e quelle connesse al possesso e all’utilizzo dell’impianto, con particolare riguardo al trattamento fiscale derivante dalla vendita di energia prodotta in esuberot rispetto al proprio fabbisogno.
I criteri da adottare per l’erogazione degli incentivi sono stati stabiliti dal DM 28 luglio 2005 e successive modificazionie.
L’agevolazione è velida per 20 anni solo per l’energia fotovoltaica che viene prodotta annualmente dall’impianto. Si deve tener conto della potenza nominale e della tipologia dell’impianto fotovoltaico, che può essere non integrato, parzialmente integrato o dotato di integrazione architettonica.
Possono beneficiare della tariffa incentivante, sia le persone fisiche che le persone giuridiche, compresi enti pubblici e condomini. Per impianti di potenza fino a 20kW è possibile accedere al servizio di scambio sul posto (Net Matering), ma si deve presentare un’apposita richiesta all’impresa distributrice in base all’ubicazione dell’impianto. In alternativa i titolari dell’impianto possono cedere al gestore della rete elettrica l’energia prodotta. In caso di scambio sul posto la tariffa incentivante spetta soltanto in relazione all’energia prodotta e consumata in loco dall’utente. L’energia prodotta in eccedenza viene assorbita dalla rete, potendo poi essere riprelevata dall’utente a fronte di consumi superiori.
In caso di cessione di energia, la tariffa spetta per la produzione complessiva, e quindi anche per la quantità di energia che eccede i consumu dell’utenza e che viene ceduta.
Ma quando si applicano gli incentivi? Il beneficio in esame non è cumulabile con altri incentivi fiscali previsti da altre normative. In particolare la tariffa incentivante non è riconosciuta per gli impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione del 36% per interventi di recupero del patrimonio esistente.
Si deve precisare inoltre che per impianto finalizzato alla sola produzione di energia elettrica e non alla riduzione del consumo per il riscaldamento invernale, è possibile beneficiare solo della tariffa incentivante e non della detrazione Irpef del 55%. E? però possibile fruire di tale detrazione per le spese sostenute, fino ad un valore massimo di 100.000 euro, in relazione ai costi di manodopera e di isolamento del tetto, dal momento che si configura come un intervento di riqualificazione energetica.
La circolare n.46/E/2007 sansisce l’irrilevanza ai fini dell’IVA della somma erogata a titolo di tariffa incentivanre. Le somme erogate non rappresentano un prezzo o il corrispettivo della fornitura dell’energia, ma solamente un contrbuto finalizzato a ristorare il soggetto responsabile dei costi sostenuti per la costruzione e gestione dell’impianto. L’esclusione dell’IVA s’inquadra perciò tra le cessioni di denaro o crediti in denaro. La teriffa incentivante non può essere configurata come integrazione di corrispettivo, perchè la tariffa è erogata al solo fine di favorire la produzione di energia elettrica destinata a chi percepisce l’incentivo.
Riguardo all’IVA, applicabile ai costi sostenuti per l’acquisto o la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, viene applicata l’aliquota del 10%. Va precisato che il corrispettivo complessivo dell’istallazione va distinto in due parti:
- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI, che, se indicata separatamente in fattura, fruisce dell’aliquota del 10%
- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI, soggetta ad aliquota del 20%.







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