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IMU – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – Chiarimenti


Con la riforma del federalismo fiscale, è stata introdotta una nuova tassa, l’Imposta Municipale Unica (Imu), che secondo il decreto sul federalismo fiscale doveva fare la sua comparsa nel 2014, si applicherà anche a prime case e immobili rurali; che sostituisce sia l’Irpef sui redditi fondiari delle seconde case, sia l’Ici, introdotta nel 1992 e presto diventata una delle entrate più importanti nel bilancio dei Comuni, prima di essere abolita per le prime case.
La manovra ha anche posticipato il termine per il riconoscimento della ruralità degli immobili. Una scadenza slittata ulteriormente al 31 marzo 2012 col decreto “Milleproroghe”.

Bisogna precisare che il riconoscimento della ruralità degli immobili è utile ad evitare il pagamento dell’Ici per il periodo di imposta 2011. La situazione cambia invece per il 2012. Con la nuova Imu, gli edifici rurali non godranno più dell’esenzione, ma potrebbero comunque essere soggetti ad aliquote più basse.

Le aliquote Imu possono essere fissate da ciascun Comune aumentando o diminuendo l’aliquota ordinaria, secondo il seguente schema.

Aliquote Imu

Aliquota ordinaria

Variabilità

Minimo-massimo

Prima casa

0,4%

±0,2%

0,2%-0,6%

Altre proprietà

0,76%

±0,3%

0,46%-1,3%

Chi deve pagare l’Imu?
La nuova imposta interessa i proprietari sia di immobili residenziali, sia di immobili commerciali.

La prima casa, quella di abitazione, può beneficiare di una detrazione fissa di 200 euro, più 50 euro per ciascun figlio (fino a 26 anni d’età) che compone la famiglia.

Per chi ha case in affitto, è prevista un dimezzamento dell’aliquota ordinaria, ma solo a partire dal 2015. Ciascun Comune può comunque deliberare una riduzione fino allo 0,4 per cento.

Esempio di calcolo
Casa di categoria catastale A/3, di circa 100 metri quadrati, con rendita catastale non rivalutata di 945,11 euro, adibita come abitazione principale.

Rendita catastale rivalutata del 5%: 945,11 + 5% = 992,37
Rendita catastale rivalutata del 60%: 992,37 + 60% = 1.587,78
Valore catastale: 1.587,78 x 100 = 158.778
Imu: 0,4% di 158.778 = 635,11
Detrazione prima casa: 635,11 – 200,00 = 435,11
Detrazione figli: 435,11 – 50,00 – 50,00 = 335,11 (importo dovuto)

Chi non paga nulla: facendo riferimento all’aliquota ordinaria, con una rendita catastale uguale o inferiore a 446,43 euro, una famiglia con due figli non deve pagare nulla. Chi non ha figli può invece arrivare a zero solo con una rendita catastale uguale o inferiore a 297,62 euro, sempre se l’aliquota è quella ordinaria dello 0,4 per cento.

I fabbricati rurali a uso strumentale pagano invece un’aliquota dello 0,2 per cento, che può essere ridotta fino allo 0,1 per cento dal Comune di riferimento.

Arch. Niccolò Baldini – baldini.2bzr@libero.it

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