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I BENI PAESAGGISTICI


Spesso quando si vuole intervnire su un manufatto, le leggi pongono dei limiti su i cosiddetti beni paesaggistici, ma quali sono? Le condizioni affinchè si possa parlare di bene paesaggistico sono specificate nella Parte III – Beni Paesaggistici del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (art. 134, 136, 138, 141, 142).

Sono beni paessagistici:

  • Case immobili che hanno caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
  • Ville, giardini, parchi non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del suddetto codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
  • Complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico;
  • le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

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