ESENZIONE ICI
Quali sono le abitazioni esentate dal pagamento dell’Imposta Comunae sugli Immobili, più nota come ICI? L’esenzione del pagamento concerne l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intesa come quella definita ai sensi del DLgs 504/1992. Salvo prova contraria, s’intende per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo quella di residenza anagrafica. Il contribuente interessato può dimostrare che la sua abitazione principale è n’unità immobiliare diversa da quella in cui ha la residenza anagrafica.
Questo beneficio si applica anche ad abitazioni assimilate o equiparate a quella principale dal comune competente con regolamento o deliberazione vigente alla data del 29 maggio 2008. Tale norma stabilisce in maniera esatta il limite ai fini del riconoscimento dell’esenzione per le unità immobiliari equiparate o asimilate all’abitazione principale.
Fra tali abitazioni esentate vengono indicate anche:
- la casa o la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario, a condizione che questi non sia proprietario o titolare di diritto reale su un fabbricato destinato ad abitazione principale ubicato nel medesimo comune ove è situata la casa stessa.
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti dell’edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.







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