Chi deve pagare l’ICI?
Sono tenuti al pagamento dell’ICI – Imposta Comunale sull’Immobile – anche se non hanno residenza o sede legale, amministrativa e di lavori nel territorio dello Stato:
- IL PROPRIETARIO DEL FABBRICATO, DELL’AREA EDIFICABILE O DEL TERRENO AGRICOLO
- IL TITOLARE DEL DIRITTO DI USOFRUTTO, uso o abitazione sugli immobili predetti
- IL TITOLARE DEL DIRITTO D’ENFITEUSI, ovvero godere di un fondo altrui con l’obbligo di apportarvi migliorie e di corrispondere un canone in denaro o in natura) o di superficie
- IL LOCATARIO, se sull’immobile vi è una locazione finanziaria (leasing)
- IL LOCATORE, se l’immobile è dato in affitto
- IL COMODANTE, se l’immobile è dato in comodato d’uso
- IL CONIUGE SEPARATO, che ha dovuto lasciare la casa all’altro ( a cui sono stati affidati i figli) per la parte di proprietà
- IL CONIGE SUPERSTITE, con diritto di abitazione
- IL SOCIO DI COOPERATIVA EDILIZIA
- L’ASSEGNATARIO DI ALLOGGIO IACP
- IL SOGGETTO CHE HA ACQUISTATO L’IMMOBILE NELL’ANNO IN CORSO







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