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CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI


Entrano in vigore da domani, 25 luglio, le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica, emanate con il DM del 26 giugno 2009. Cosa cambierà nell’ambito della Certificazione Energetica? Cerchiamo come sempre di fare un po’ il punto della situazione.

Dal 1° Luglio è entrato in vigore l’obbligo di redigere l’Attestato di Certificazione Energetica per tutte le unità immobiliari oggetto di compravendita o locazione, oltre che per quelli di nuova costruzione e per quelli oggetto di ristrutturazione.

L’attestato dovrà essere compilato e sottoscritto da una figura professionale ben definita, (architetto, ingegnere, geometra), quella del certificatore energetico, formato con uno specifico corso ed iscritto ad un apposito albo.
Tuttavia, fino ad oggi, solo alcune Regioni italiane hanno legiferato in materia, disciplinando anche la figura del certificatore, mentre per il resto d’Italia bisognerà attendere ulteriori linee guida.

La normativa prevede che il titolare del titolo abilitativo per costruire richieda, a proprie spese, ai soggetti titolati, la redazione di questo documento.
Ma cosa farà il certificatore?Il suo compito sarà quello di effettuare una diagnosi energetica dell’edificio, individuando eventuali interventi di miglioramento delle prestazioni, confrontandole anche con gli indici stabiliti a livello nazionale, e infine redigere la certificazione. Il costo di una certificazione potrà variare dai 400 ai 1000 euro. Il costo però potrà essere abbattuto se un intero condominio richiede la certificazione per l’intero edificio.

Le linee guida hanno introdotto una sorta di cruscotto energetico, un grafico che indicherà con una lancetta il livello di efficienza energetica e il livello di prestazione raggiungibile nel breve periodo, a cui si aggiunge un grafico ad istogrammi orizzontali colorati.
La targa energetica, invece,  indicherà le prestazioni energetiche dell’involucro e il rendimento medio dell’impianto.
Le classi energetiche diventano otto, perché a quelle indicate dalle lettere dalla A alla G si aggiungerà una classe A+.
Per gli edifici superiori a 200 mq bisognerà indicare anche le prestazioni energetiche in relazione alla climatizzazione estiva.

Per la diagnosi energetica degli edifici esistenti, i professionisti potranno ufficialmente utilizzare il software gratuito DOCET messo a punto dall’Enea.

All’attestato di certificazione vanno allegati, in copia o in originale:
- il libretto di centrale, conforme all’allegato F al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 per gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW;
- il libretto di impianto, conforme  all’allegato G dello stesso decreto, relativo agli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW.

Va ricordato che la mancata presentazione da parte del venditore o del locatore dell’ACE dà diritto alla richiesta di risoluzione del contratto e di risarcimento danni. Aggiungiamo inoltre che se la certificazione è obbligatoria, non dovrà comunque essere allegata al rogito. I notai dovranno comunque sollecitare la redazione di tale documento, senza il quale non potrà essere dichiarata la fine lavori.
Attenzione, però! Per gli edifici esistenti fino a 1000 mq, di scadente qualità energetica, il proprietario potrà ovviare all’obbligo di redigere la certificazione all’atto della vendita o della locazione, firmando una autocertificazione in cui dichiara che l’edificio è di classe energetica G (la più bassa) e che i consumi sono molto elevati.
Inoltre l’ACE non è necessario per alcuni tipi di immobili come box, cantine, depositi e autorimesse.

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