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CALCOLO DETRAZIONE 36%


Con la risoluzione n.181 del 29 aprile 2008, l’Agenzia delle Entrate ha definito la determinazione del limite di spesa su quale calcolare la detrazione del 36% dall’Irpef relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia su abitazioni e pertinenze accatastate distintamente, le cui spese per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia sono sostenute su diversi anni.

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 35, co. 35 quater, della Manovra Bersani-Visco del 2006 (DL n223 4 luglio 2006 convertito con modifiche dalla Legge 248/2006) a decorrere dal 1°ottobre 2006 il limite massimo di spesa sul quale determinare la detrazione è pari a 48.000 euro per abitazione.

L’ammontare massimo della spesa sul quale applicare la percentuale pari al 36% doveva ssere riferito alla singola abitazione e non più alla persona fisica che aveva sostenuto gli oneri.

Tale modifica del 2006 impedisce di beneficiare del predetto limite di 48000 euro per ciascuna delle unità immobiliari sulle quali sono effettuati gl interventi edilizi: questo significa che se più soggetti realizzano determinati interventi di ristrutturazione sulla stessa unità abitativa, vi è un unico limite massimo di spesa (48.000 euro), da ripartirsi tra i vari aventi diritto a detrazione.

Per quanto riguarda gli interventi effettuati nei periodi di imposta successivi all’anno 2006, la detraibilità dell’Irpef è stata prorogata fino all’anno 2010.

Relativamente agli interventi di ristrutturazione effettuati sulle pertinenze, l’Agenzia delle Entrate ha affermato come per esse non sia possibile computare un limite di spesa autonomo e ulteriore rispetto a quello correlati all’abitazione. Quindi il limite di 48.000 euro va riferito unitariamente all’unità abitativa e alle sue pertinenze, l’una e le altre non possono essere considerate in modo disgiunto.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che le disposizioni che riconoscono la detraibilità delle spese, anche laddove si riferiscano in modo generico all’unità immobiliare e non all’unità abitativa, devono essere lette nel senso che per gli interventi di ristrutturazione relativi a un’unità abitativa e alle relative pertinenze sia possibile usufruire della detrazione Irpef calcolata su un limite di spesa riferito comunque alla sola abitazione. In sede di determinazione del risparmio di imposta, non si può calcolare un ulteriore  limite di spesa per le pertinenze.

Quindi, anche in relazione a spese sostenute negli anni 2007 e 2008 e riferibili sia all’abitazione che alle pertinenze, su può applicare un solo limite, pari a 48.000 euro, cosa che vale anche se le pertinenze sono distintamente accatastate.

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