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ATTESTATO CERTIFICAZIONE ENERGETICA


L’attestato di certificazione energetica è un documento che stabilisce il consumo di energia per il riscaldamento invernale e pone l’edificio in analisi in una classificazione in base al valore del consumo. Il consumo degli edifici dipende da molti fattori: dal tipo di muri e di isolamento, grado di illuminazione, dalle ore di esposizione al sole, dall’ampiezza delle finestre. Nell’attestato possono essere indicati anche possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianti. L’obbligo può sembrare un ennesimo passaggio burocratico, ma è sttao introdotto da una normativa europea con scopi precisi, come quelli di:

1) fornire agli acquirenti e ai locatari di immobili un’informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche e delle spese energetiche dell’immobile
2) informare e rendere coscienti i proprietari degli immobili del costo energetico legato alla conduzione della casa in modo da incoraggiare interventi migliorativi dell’efficienza energetica;

Quanto costa e chi può rilasciarla
La certificazione energetica:

  • può essere rilasciata da ingegneri, architetti, geometri, periti anche non estranei alla proprietà;
  • costa da 400 a 1.000 euro, in media, per un singolo appartamento.
    Ma se attesta una buona efficienza ha anche un valore aggiunto non trascurabile, perché una casa per cui si possono attestare buoni consumi ha maggiore vendibilità sul mercato. I costi poi possono essere abbattuti drasticamente con certificazioni cumulative: è possibile ad esempio far certificare tutto il condominio. L’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento che modifica la prestazione dell’edificio o dell’impianto in termini di assorbimento di corrente. 

    C’è l’obbligo, ma non la sanzione
    La legge stabilisce che è obbligatoria la dotazione, ma non c’è obbligo di allegare la certificazione al momento del rogito. In tutti i casi il notaio al rogito deve rendere noto alle parti che esiste questo obbligo di dotazione e deve invitarle ad accordarsi su come procedere: la legge non dice che la dotazione debba essere precedente alla compravendita e nemmeno che il certificato debba essere pagato dal venditore. Sono, quindi, validi accordi con cui si preveda che l’acquirente farà fare poi a sue spese la certificazione. E’ però importante, sottolineano i notai, che l’acquirente sia informato del problema prima di entrare in possesso della casa. Il rischio, altrimenti, è che si possa successivamente rivalere sul venditore avviando un’azione civile per danni. Altra cosa che “indebolisce” consiste nel fatto che non sono previste sanzioni: le sanzioni ci sono se l’immobile è venduto dal costruttore, ma non nelle transazioni tra privati.

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