ACCESSIBILITA’, VIBILITA’ E ADATTABILITA’ DELL’EDIFICIO
In relazione alla qualificazione dell’edificio, dell’uso a cui è adibito e delle opere che si
eseguono, devono essere perseguiti i livelli di accessibilità, visitabilità ed adattabilità
così come definiti dalle norme in vigore in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche.
In relazione all’utilizzo degli spazi costruiti, sono stati definiti dalla legge 13/89 tre
livelli di qualità:
a – Accessibilità:
Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità
immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in
condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia (D.M. 236/89, art. 2 lettera g).
b – Visitabilità:
Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno
un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di
soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio e incontro, nei
quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta (D.M. 236/89, art. 2 lettera
h).
Ad esempio: chi apre un ristorante e quindi offre un servizio al pubblico è obbligato a
rendere accessibile l’eventuale parcheggio, l’ingresso, la sala, almeno un servizio
igienico, il guardaroba, la cassa.
In proposito va ricordato che per gli alloggi visitabili, essendo necessaria l’accessibilità
al servizio igienico, occorre fino dalla sua realizzazione predisporre un vano già dimensionato anche per la possibile istallazione di appositi sanitari necessari per il
requisito di adattabilità.
c – Adattabilità:
Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a
costi limitati, allo scopo di renderlo completamente e agevolmente fruibile anche da
parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale (D.M. 236/89, art.
2 lettera i).
Il requisito di adattabilità di un’unità immobiliare è soddisfatto quando questa può
essere resa idonea alla necessità di persone con ridotta o impedita capacità motoria
tramite l’esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano né la struttura
portante né la rete degli impianti comuni.
Nel caso di proprietà pubblica essa deve essere accessibile. Se è privata potrà essere
sempre accessibile, visitabile o solo adattabile, in riferimento alla funzione e attività
prevista.
Gli edifici e gli spazi pubblici, compresi i relativi spazi esterni di pertinenza, devono
essere accessibili. Si pone il problema di ricondurre l’accessibilità degli stessi
all’accessibilità urbana: devono essere accessibili tutti gli spazi esterni, coperti o
scoperti, di pertinenza dell’edificio e in particolare quelli interposti tra l’edificio e la
viabilità pubblica.
Inoltre le parti comuni, intese come hall d’ingresso, corridoi comuni, atri, vestiboli,
foyer, piattaforme di distribuzione dei collegamenti verticali comuni devono essere
accessibili, come pure le scuole, le strutture sportive, sanitarie, culturali; mentre saranno
visitabili tutti gli altri edifici che sono comunque aperti al pubblico, come cinema, teatri,
auditori, circoli privati, ristoranti, trattorie, bar, negozi, alberghi, campeggi, pensioni,
banche, chiese, grandi magazzini ecc.
Adattabili dovranno essere i luoghi di lavoro non aperti al pubblico (comprese le sedi di
aziende non soggette al collocamento obbligatorio e gli studi dei professionisti), gli
edifici residenziali unifamiliari (comprese le ville) e quelli plurifamiliari se prive di
parti comuni (ad esempio le case a schiera).
Restano ancora nell’ambito della sola adattabilità le parti e componenti di ogni unità
immobiliare per le quali non è già richiesta l’accessibilità o la visitabilità.
Visitabilità condizionata
Negli edifici, unità immobiliari o ambientali esistenti aperti al pubblico, che non
vengano sottoposti a ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte rispondenti ai
criteri per l’accessibilità contenuti nel D.M. 236/89, ma nei quali esista la possibilità di
fruizione mediante personale di aiuto anche per le persone a ridotta o impedita capacità
motoria, deve essere posto in prossimità dell’ingresso un apposito pulsante di chiamata
al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità. L’esercizio
inferiore a 250 mq. di superficie, di natura privata, finché non compie opere di
trasformazione, non ha l’obbligo dell’adeguamento. Dovrà soltanto applicare in
prossimità dell’ingresso il suddetto pulsante di chiamata.







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